DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "TARQUINIA" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Tarquinia" e' riservata ai vini bianco (anche nella tipologia amabile), rosso (anche nella tipologia amabile e novello) e rosato, ottenuti in conformita' alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Tarquinia" devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: "Tarquinia" bianco: Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%; Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni - ad eccezione del Pinot grigio - raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, fino ad un massimo del 30%. "Tarquinia" rosso: Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%; Cesanese comune fino al 25%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, da soli o congiuntamente. Art. 3. La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Tarquinia" e' costituita dai territori: la provincia di Roma limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano, Anguillara ed, in parte, i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Roma, Fiumicino e Formello; la provincia di Viterbo limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Blera, Oriolo Romano, Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano e parte dei territori amministrativi dei comuni di Tessennano, Tuscania, Monteromano, Ronciglione, Arlena di Castro e Capranica. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'intersezione fra le province di Viterbo e Grosseto con il mar Tirreno, la linea di demarcazione della zona segue questo confine regionale fino ad incontrare, lungo la "strada dell'Abbadia", il confine del territorio comunale di Canino. Segue il confine comunale di Canino prima in direzione nord, poi verso sud e poi ancora verso sud-est ed infine a nord-est, fino ad intersecare la strada che da Canino conduce a Tessennano. Prosegue lungo questa strada passando per i centri abitati di Tessennano, Arlena di Castro e Tuscania. Da qui prosegue sempre su questa strada, in direzione di Vetralla, fino ad incrociare, in localita' "Ponte della Leia", il confine comunale di Viterbo. Percorrendo la direzione sud-ovest questo confine, verso Monte Romano, arriva ad intersecare il confine comunale di Vetralla. Segue ancora questo confine in direzione sud per poi risalire verso nord-est in direzione Villa San Giovanni in Tuscia. Continuando lungo il confine comunale di Vetralla, arriva ad intersecare, in localita' "Madonna del Loreto" la s.s. n. 2 Cassia, che percorre fino ad intersecare il confine comunale di Capranica. Prosegue su detto confine sino ad intersecare, in localita' "Madonna del Piano", la strada che da Capranica conduce a Ronciglione. Continua la suddetta strada incrociando la via Cassia Antica che percorre fino ad intersecare il confine del comune di Sutri. Proseguendo a sud lungo detto confine arriva ad intersecare il confine comunale di Trevignano Romano (confine di provincia), che segue fino ad incrociare la s.s. n. 2 Cassia percorrendo la quale incontra il Gran raccordo anulare di Roma. Prosegue lungo il raccordo anulare in direzione ovest fino all'intersezione con in fiume Tevere, che prende come confine fino alla diramazione del "Canale di Porto", che passando per il centro abitato di Fiumicino, si immette nel mar Tirreno. Da qui segue la linea di costa fino ad incontrare il confine regionale tra le province di Grosseto e Viterbo da dove era partita. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Tarquinia" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Non sono ammessi i vigneti dei fondovalle umidi e quelli esposti su pendici ripide insufficientemente soleggiate. L'altitudine, massima e minima, e' quella presente nella zona delimitata all'art. 3. La densita' dell'impianto minima dev'essere di 2500 ceppi/Ha, nei nuovi impianti e nei reimpianti. La potatura puo' essere corta, media o lunga, purche' assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime consentite. Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a controspalliera, o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, ma escluse le forme espanse. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. La resa massima uva/ettaro e' di 15 tonn. per il vino "Tarquinia" bianco e di 14 tonn per il vino "Tarquinia" rosso e rosato. Nella coltura promiscua la resa va calcolata, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Tarquinia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del vino non inferiore al 10% per i vini bianchi e al 10,50% per i vini rossi. La regione Lazio, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, tenuto conto dell'andamento stagionale, con proprio decreto da emanarsi prima dell'inizio della vendemmia puo' stabilire una resa massima unitaria delle uve minore da quella fissata dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e delle camere di commercio di Roma e Viterbo competenti per territorio. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Tarquinia" ad esclusione del mosto concentrato rettificato. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Tarquinia", all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare i seguenti requisiti minimi: "Tarquinia" bianco secco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole, delicato; sapore: secco, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Tarquinia" rosso secco: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso; sapore: secco, sapido, armonico di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Tarquinia" bianco frizzante: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, delicato; sapore: vivace, vinoso, morbido, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Tarquinia" rosso novello: colore: rosso piu' o meno intenso; odore: vinoso, lievemente fruttato; sapore: vinoso, armonico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Tarquinia" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: fruttato gradevole; sapore: fine, delicato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Tarquinia" bianco amabile: colore: giallo paglierino; odore: fruttato gradevole, delicato; sapore: amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Tarquinia" rosso amabile: colore: rosso intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: amabile, vinoso, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco netto minimo. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Tarquinia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili. E' consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non aventi significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente. E' consentito indicare l'attivita' dell'imbottigliatore o del produttore agricolo e dell'azienda, purche' in osservanza delle vigenti norme comunitarie o nazionali. E' consentito indicare nomi di unita' amministrative o localita' dalle quali provengono le uve da cui il vino cosi' designato e' stato ottenuto. Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata "Tarquinia" puo' essere utilizzata la menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento. Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Tarquinia", qualora confezionati in recipienti di capacita' uguale o inferiore a cinque litri devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di forma consona all'immagine di un vino di qualita' e aventi le capacita' previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia. I recipienti di capacita' nominale da 0,5 a 1,5 litri devono essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o con tappo a vite. Per tutti i recipienti e' esclusa la tappatura con capsula a strappo o tappo a corona. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve purche' veritiera e documentabile.