(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE
CONTROLLATA "TARQUINIA"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata "Tarquinia" e' riservata
ai vini bianco (anche nella tipologia amabile),  rosso  (anche  nella
tipologia  amabile  e novello) e rosato, ottenuti in conformita' alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  presente  disciplinare  di
produzione.
                               Art. 2.
   I  vini  a denominazione di origine controllata "Tarquinia" devono
essere ottenuti esclusivamente mediante la  vinificazione  delle  uve
prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3
e  che,  nell'ambito  aziendale,  abbiano  la  seguente  composizione
ampelografica:
   "Tarquinia" bianco:
    Trebbiano  toscano  (localmente  detto  Procanico)  e   Trebbiano
giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%;
    Malvasia   di   Candia   e   Malvasia   del   Lazio,  da  soli  o
congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino anche  le  uve  a
bacca bianca provenienti da vitigni - ad eccezione del Pinot grigio -
raccomandati  e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, fino
ad un massimo del 30%.
   "Tarquinia" rosso:
    Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore
al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro  vitigno  non
inferiore al 25%;
    Cesanese comune fino al 25%.
   Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino anche le uve a
bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati  per
le province di Roma e Viterbo, da soli o congiuntamente.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata "Tarquinia" e' costituita dai
territori:
    la  provincia  di  Roma  limitatamente  agli   interi   territori
amministrativi  dei comuni di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri,
Ladispoli,  Civitavecchia,   Santa   Marinella,   Canale   Monterano,
Manziana,  Trevignano  Romano,  Anguillara  ed, in parte, i territori
amministrativi dei comuni di Campagnano  Romano,  Roma,  Fiumicino  e
Formello;
    la  provincia  di  Viterbo  limitatamente  agli  interi territori
amministrativi dei comuni di Montalto di  Castro,  Tarquinia,  Blera,
Oriolo  Romano,  Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia,
Barbarano Romano, Vejano e parte  dei  territori  amministrativi  dei
comuni  di  Tessennano, Tuscania, Monteromano, Ronciglione, Arlena di
Castro e Capranica.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo dall'intersezione fra le province di Viterbo e  Grosseto
con  il mar Tirreno, la linea di demarcazione della zona segue questo
confine regionale fino ad incontrare, lungo la "strada dell'Abbadia",
il confine del territorio comunale di Canino.
   Segue  il  confine comunale di Canino prima in direzione nord, poi
verso sud e poi ancora verso sud-est ed infine a  nord-est,  fino  ad
intersecare la strada che da Canino conduce a Tessennano.
   Prosegue  lungo  questa  strada  passando  per i centri abitati di
Tessennano, Arlena di Castro e Tuscania. Da qui  prosegue  sempre  su
questa  strada,  in  direzione  di  Vetralla,  fino ad incrociare, in
localita' "Ponte della Leia", il confine comunale di Viterbo.
   Percorrendo la direzione sud-ovest  questo  confine,  verso  Monte
Romano,  arriva ad intersecare il confine comunale di Vetralla. Segue
ancora questo  confine  in  direzione  sud  per  poi  risalire  verso
nord-est in direzione Villa San Giovanni in Tuscia.
   Continuando  lungo  il  confine  comunale  di  Vetralla, arriva ad
intersecare, in localita' "Madonna del Loreto" la s.s. n.  2  Cassia,
che percorre fino ad intersecare il confine comunale di Capranica.
   Prosegue  su  detto  confine  sino  ad  intersecare,  in localita'
"Madonna  del  Piano",  la  strada  che  da   Capranica   conduce   a
Ronciglione.  Continua  la  suddetta strada incrociando la via Cassia
Antica che percorre fino ad intersecare  il  confine  del  comune  di
Sutri. Proseguendo a sud lungo detto confine arriva ad intersecare il
confine  comunale  di  Trevignano  Romano (confine di provincia), che
segue fino ad incrociare la s.s.  n. 2 Cassia  percorrendo  la  quale
incontra il Gran raccordo anulare di Roma. Prosegue lungo il raccordo
anulare in direzione ovest fino all'intersezione con in fiume Tevere,
che  prende come confine fino alla diramazione del "Canale di Porto",
che passando per il centro abitato di Fiumicino, si immette  nel  mar
Tirreno. Da qui segue la linea di costa fino ad incontrare il confine
regionale tra le province di Grosseto e Viterbo da dove era partita.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a   denominazione   di   origine   controllata
"Tarquinia"  devono  essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte  a  conferire  alle  uve  e  al  vino  derivato  le   specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Non  sono  ammessi i vigneti dei fondovalle umidi e quelli esposti
su pendici ripide insufficientemente soleggiate.
   L'altitudine, massima e minima,  e'  quella  presente  nella  zona
delimitata all'art. 3.
   La  densita' dell'impianto minima dev'essere di 2500 ceppi/Ha, nei
nuovi impianti e nei reimpianti.
   La potatura puo' essere corta, media o lunga, purche' assicuri  le
caratteristiche  tradizionali  delle  uve  e  il  rispetto delle rese
massime consentite.
   Nei nuovi impianti e  nei  reimpianti  i  sistemi  di  allevamento
devono  essere  a controspalliera, o ad altro sistema che assicuri le
caratteristiche tradizionali delle uve, ma escluse le forme espanse.
   E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione  di
soccorso.
   La  resa massima uva/ettaro e' di 15 tonn. per il vino "Tarquinia"
bianco e di 14 tonn per il vino "Tarquinia" rosso e rosato.
   Nella coltura promiscua la resa  va  calcolata,  sulla  superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Tarquinia"  devono  essere  riportati nei limiti di cui
sopra purche' la produzione globale  non  superi  del  20%  i  limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale del vino non inferiore al 10%  per  i
vini bianchi e al 10,50% per i vini rossi.
   La   regione   Lazio,   sentite  le  organizzazioni  di  categoria
interessate di anno in anno, tenuto conto dell'andamento  stagionale,
con  proprio  decreto  da  emanarsi prima dell'inizio della vendemmia
puo' stabilire una resa massima unitaria delle uve minore  da  quella
fissata dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini e delle
camere di commercio di Roma e Viterbo competenti per territorio.
                               Art. 5.
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno  della  zona  di  produzione  delle  uve  delimitata  nel
precedente art. 3.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza  non
ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata.
   Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
   I prodotti utilizzabili per la correzione dei  mosti  e  dei  vini
dovranno  provenire  esclusivamente  dalle  uve  prodotte nei vigneti
iscritti  all'albo  della  denominazione   di   origine   controllata
"Tarquinia" ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
                               Art. 6.
   I   vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Tarquinia",
all'atto dell'immissione al consumo,  devono  presentare  i  seguenti
requisiti minimi:
   "Tarquinia" bianco secco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole, delicato;
    sapore: secco, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Tarquinia" rosso secco:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso;
    sapore: secco, sapido, armonico di giusto corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Tarquinia" bianco frizzante:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, delicato;
    sapore: vivace, vinoso, morbido, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Tarquinia" rosso novello:
    colore: rosso piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, lievemente fruttato;
    sapore: vinoso, armonico, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Tarquinia" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: fruttato gradevole;
    sapore: fine, delicato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Tarquinia" bianco amabile:
    colore: giallo paglierino;
    odore: fruttato gradevole, delicato;
    sapore: amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Tarquinia" rosso amabile:
    colore: rosso intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: amabile, vinoso, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti  sopra
indicati per l'acidita' e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di origine controllata "Tarquinia" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  non  prevista  dal  presente
disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra, fine, superiore,
scelto, selezionato e simili.
   E' consentito l'uso  di  indicazioni  di  nomi,  ragioni  sociali,
marchi  privati  purche'  non  aventi  significato  laudativo  e  non
suscettibili di indurre in errore l'acquirente.
   E' consentito  indicare  l'attivita'  dell'imbottigliatore  o  del
produttore  agricolo  e  dell'azienda,  purche'  in  osservanza delle
vigenti norme comunitarie o nazionali.
   E' consentito indicare nomi di unita' amministrative  o  localita'
dalle quali provengono le uve da cui il vino cosi' designato e' stato
ottenuto.
   Nella  designazione del vino a denominazione d'origine controllata
"Tarquinia" puo' essere utilizzata la menzione "vigna", a  condizione
che   sia  seguita  dal  corrispondente  toponimo,  che  la  relativa
superficie sia distintamente specificata nell'albo dei  vigneti,  che
la  vinificazione  e  conservazione  del vino avvengano in recipienti
separati  e  che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei  documenti  di
accompagnamento.
                               Art. 8.
   I vini a denominazione di origine controllata "Tarquinia", qualora
confezionati  in  recipienti di capacita' uguale o inferiore a cinque
litri devono essere imbottigliati in recipienti  di  vetro  di  forma
consona  all'immagine  di  un  vino di qualita' e aventi le capacita'
previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.
   I recipienti di capacita' nominale  da  0,5  a  1,5  litri  devono
essere  muniti  di  una  chiusura  con tappo di sughero o con tappo a
vite.
   Per tutti i recipienti e'  esclusa  la  tappatura  con  capsula  a
strappo o tappo a corona.
   E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
uve purche' veritiera e documentabile.