Art. 7. 1. I pagamenti relativi ai programmi operativi, la cui titolarita' appartiene ad amministrazioni centrali dello Stato, sono effettuati dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle necessarie indicazioni fornite dalle medesime amministrazioni, mediante: a) versamento all'apposito capitolo dell'entrata statale per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione dell'amministrazione interessata, che provvedera' ai successivi adempimenti; b) versamento diretto agli aventi titolo sulla scorta di: decreti dei competenti organi ministeriali; note ministeriali corredate da appositi elenchi nominativi. 2. Tutta la documentazione giustificativa della spesa e' conservata agli atti dell'amministrazione richiedente il pagamento, della cui regolarita' resta responsabile l'amministrazione stessa.