Art. 2. Le domande di concessione vanno presentate in carta legale e a firma autenticata del legale rappresentante, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; la presentazione deve essere effettuata mediante consegna alla direzione centrale per la riscossione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 1996 Il Ministro: VISCO