Art. 2.
  Le  domande  di  concessione  vanno  presentate in carta legale e a
firma  autenticata  del  legale   rappresentante,   corredate   dalla
documentazione  comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
la  presentazione  deve  essere  effettuata  mediante  consegna  alla
direzione centrale per la riscossione entro trenta giorni dalla data
di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 agosto 1996
                                                   Il Ministro: VISCO