AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n.
532, 16 febbraio 1996, n. 62 e 12 aprile  1996,  n.  201".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  40
del 17 febbraio 1996, n. 90 del 17 aprile 1996 e n. 140 del 17 giugno
1996).
 
                               Art. 1.
            Agevolazioni finanziarie per la realizzazione
              dei mercati agro-alimentari all'ingrosso
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre  1975,  n.
517,  e'  incrementato  di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la
concessione alle societa' consortili a  partecipazione  maggioritaria
di   capitale   pubblico   che   realizzano  mercati  agro-alimentari
all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie  previste  dal  comma  16
dell'articolo  11  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo
onere si provvede a carico dello stanziamento  iscritto  al  capitolo
9001  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2.  Le disponibilita' dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire
48.500 milioni, del capitolo  8045  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le somme
che   affluiranno   sugli   stessi   capitoli   in  attuazione  della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28  dicembre
1991,  n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi
per la realizzazione  di  centri  commerciali  all'ingrosso,  per  la
concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11,
comma  16,  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  alle societa'
consortili a partecipazione maggioritaria di  capitale  pubblico  che
realizzano  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso, incluse nel piano
generale  dei  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso  approvato  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto
in  data  21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle
societa' promotrici di centri commerciali  all'ingrosso  riconosciute
ammissibili  alle  agevolazioni  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
           Riferimenti normativi:
             - L'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517  (Credito
          agevolato   al   commercio),   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 292 del 5 novembre 1975, e'
          il seguente:
             "Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e
          comitato di gestione). -  Nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e'  istituito  un  fondo   per   il   finanziamento   delle
          agevolazioni di cui alla presente legge.
             La  gestione  del  fondo  e'  affidata  ad  un  comitato
          istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, nominato con  decreto  del  Ministro  e
          composto  dal  Ministro  per  l'industria,  il  commercio e
          l'artigianato,  o  suo  delegato,  che  lo  presiede,   dal
          Ministro  per  il  tesoro,  dal Ministro per il lavoro, dal
          Ministro per le regioni, dal Ministro  per  gli  interventi
          straordinari  nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo,
          dal Ministro  per  il  bilancio  o  loro  delegati,  da  un
          rappresentante   degli   istituti   di   credito  designato
          dall'Associazione bancaria italiana, da  un  rappresentante
          dell'Unione  italiana delle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti  designati
          dalle  organizzazioni  nazionali  a  carattere generale dei
          commercianti,  da  tre   rappresentanti   designati   dalle
          organizzazioni   nazionali  della  cooperazione  e  da  due
          rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
             Alle  sedute   del   comitato   partecipa   inoltre   il
          rappresentante  della  regione  interessata alle domande da
          esaminare per la concessione dei contributi.
             Le mansioni di segretario  del  suddetto  comitato  sono
          svolte    da    un   direttore   generale   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato
          dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
             Il suddetto comitato:
              1) stabilisce i termini entro i quali  gli  interessati
          dovranno presentare le domande di finanziamento;
              2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati
          per  la  concessione dei contributi, le quali devono essere
          inoltrate con parere motivato da  parte  degli  istituti  e
          delle   aziende   di   credito   entro   120  giorni  dalla
          presentazione delle stesse;
              3) accerta le caratteristiche dei soggetti  beneficiari
          di cui all'art. 1 della presente legge;
              4)  verifica  la  rispondenza  dei singoli programmi di
          investimento alle finalita' della  presente  legge,  tenuti
          presenti   in   particolare   i  piani  di  sviluppo  e  di
          adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed
          eventuali criteri di  priorita'  per  l'accoglimento  delle
          richieste, indicati dalle regioni interessate;
              5)  propone  la  concessione  dei  contributi  in conto
          interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del
          Ministro per l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,
          compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
              6)  predispone  eventuali schemi di convenzione tra gli
          istituti di credito di  cui  al  precedente  art.  4  e  le
          regioni  al  fine  di  stabilire in particolare il tasso di
          interesse  che  gli  istituti  medesimi  si   obbligano   a
          praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
             Per  la corresponsione dei contributi in conto interessi
          viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975
          e di lire 9 miliardi per  nove  anni  a  partire  dall'anno
          1976,    con   copertura   dell'onere   relativo   all'anno
          finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello
          stato di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro
          per l'anno medesimo.
             Della  suddetta  somma  la  quota riservata al commercio
          all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
             La quota di riserva per i territori di  cui  all'art.  1
          del  testo  unico  30  giugno  1967,  n. 1523, e successive
          modificazioni e integrazioni, e' fissata nella  misura  del
          50 per cento dello stanziamento.
             Le  somme  eventualmente  non  impegnate  alla  chiusura
          dell'esercizio sono  riportate  negli  esercizi  finanziari
          successivi  e  possono essere utilizzati, previo parere del
          CIPE, anche in deroga al presente comma.
             Il Ministro per il tesoro e' autorizzato  ad  effettuare
          con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".
             - Il comma 16 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986,
          n.  41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria  1986),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1986, e'
          il seguente:
             "16. Le predette somme sono destinate  alla  concessione
          delle  seguenti  agevolazioni  alle  societa' promotrici di
          centri  commerciali  all'ingrosso  nonche'  alle   societa'
          consortili  con  partecipazione  maggioritaria  di capitale
          pubblico    che    realizzano    mercati    agro-alimentari
          all'ingrosso    di   interesse   nazionale,   regionale   e
          provinciale:
              1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per
          cento degli investimenti fissi realizzati;
              2)  contributi  in  conto interessi su finanziamenti di
          istituti di credito speciali pari:
                a) al 40 per cento degli investimenti realizzati  con
          tasso   agevolato  pari  al  30  per  cento  del  tasso  di
          riferimento stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per  i
          mercati realizzati nel Mezzogiorno;
                b)  al 35 per cento degli investimenti realizzati con
          tasso  agevolato  pari  al  50  per  cento  del  tasso   di
          riferimento  stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per i
          mercati realizzati nel restante territorio nazionale".
             - Il comma 3 dell'art. 2 della legge 28  dicembre  1991,
          n.  421 (Rifinanziamento di interventi in campo economico),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2
          del 3 gennaio 1992, e' il seguente: "3. Le somme  impegnate
          per  la concessione dei contributi alle societa' consortili
          che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di  cui
          alla   legge  28  febbraio  1986,  n.    41,  e  successive
          modificazioni, e  non  liquidate,  sono  assegnate  per  le
          stesse  finalita'  allo stato di previsione della spesa del
          Ministero     dell'industria,     del      commercio      e
          dell'artigianato".
             -  Il D.M. 21 dicembre 1990 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.