Art. 10. Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattivita' 1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanita' e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita' dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo e' addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1. 3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 9 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1992, e' il seguente: "Art. 9 (Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni). - 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'art 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. 2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, e' composta: a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza; d) da un consigliere di Stato; e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato: f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121; g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno. 4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'art. 8, comma 4, la commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione. 6. La commissione puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. 7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521. 8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo".