Art. 10.
          Acquisto e installazione di sistemi di controllo
                        della radioattivita'
 
  1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di
inquinamento  da  sostanze  radioattive,  il Ministro dell'interno e'
autorizzato ad attuare un programma  di  adeguamento  e  sostituzione
degli  impianti  e  delle  attrezzature  di  controllo e monitoraggio
utilizzati dal Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  per  la  rete
nazionale  di  rilevamento  della  ricaduta radioattiva. Alla stipula
delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e  forniture
occorrenti  si  provvede con l'osservanza delle disposizioni previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto
applicabili.
  2. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
sentiti  i  Ministeri della sanita' e delle finanze, provvede ai fini
dell'acquisto e della  installazione  di  sistemi  di  scintillazione
disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita'
dei  metalli  presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e
controllo e' addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al
comma 1.
  3.  Per  l'attuazione  del  programma  previsto  dal  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di lire 40  miliardi  per  l'anno  1995  cui  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno  medesimo,  all'uopo  utilizzando,  quanto  a  lire
31.500  milioni,  la  voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e,  quanto  a  lire  8.500  milioni,  la  voce  relativa  al
Ministero  di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per  il  1994,  si  provvede
mediante  utilizzazione  dei fondi dello stanziamento iscritto per lo
stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
           Riferimenti normativi:
             -  Il  testo dell'art. 9 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9,
          convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento degli  organici  delle  Forze  di
          polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
          per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e
          delle  attrezzature  delle  Forze  di  polizia.  Delega  al
          Governo  per  disciplinare  le  dotazioni  organiche  degli
          ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  57  del  9  marzo
          1992, e' il seguente:
             "Art.   9  (Commissione  per  la  pianificazione  ed  il
          coordinamento   della   fase   esecutiva   del   programma.
          Stipulazione  dei  contratti  e  delle  convenzioni).  - 1.
          Presso  il  Ministero   dell'interno   e'   istituita   una
          commissione  avente  il  compito  di formulare pareri sullo
          schema  del  programma  di   cui   all'art   8,   sul   suo
          coordinamento  e  integrazione  interforze e, nella fase di
          attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
             2. La commissione, presieduta dal Ministro  dell'interno
          o da un suo delegato, e' composta:
               a)  dal  capo della polizia - direttore generale della
          pubblica sicurezza;
               b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
               c) dal comandante generale del Corpo della guardia  di
          finanza;
               d) da un consigliere di Stato;
               e)  da  un  ispettore  generale capo e da un dirigente
          della Ragioneria generale dello Stato:
               f) dal direttore dell'ufficio per il  coordinamento  e
          la  pianificazione,  di cui all'art. 6 della legge 1 aprile
          1981, n. 121;
               g)    dal    direttore    centrale     dei     servizi
          tecnico-logistici   e   della   gestione  patrimoniale  del
          Dipartimento della pubblica sicurezza.
             3. Le  funzioni  di  segretario  sono  espletate  da  un
          funzionario designato dal Ministro dell'interno.
             4.  Per  l'attuazione  del piano di potenziamento di cui
          all'art. 8, comma 4, la  commissione  e'  integrata  da  un
          rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.
             5.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro del tesoro, sono stabiliti  i  compensi  da
          corrispondere ai componenti della commissione.
             6.  La  commissione  puo' decidere di chiedere specifici
          pareri anche ad estranei all'amministrazione  dello  Stato,
          che abbiano particolare competenza tecnica.
             7.  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          dell'art.  2, commi 2 e 3, e dell'art. 4,  comma  2,  della
          legge 5 dicembre 1988, n. 521.
             8.  I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione
          del programma di cui all'art. 8, comma  1,  sono  stipulati
          dal  capo della polizia - direttore generale della pubblica
          sicurezza, o da  un  suo  delegato,  per  l'Amministrazione
          della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma
          dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma
          stessa;  dal comandante generale della Guardia di finanza o
          da un suo delegato,  per  quelli  di  detto  Corpo  e  sono
          approvati  con decreto del Ministro dell'interno, acquisito
          il parere della commissione di cui al presente articolo".