Art. 11. Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a. 1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, e' imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed e' trasferito ad aumento del capitale sociale della societa' stessa. 2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 e' esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, e' soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni. 3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 (Interventi urgenti in favore dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1993, e' il seguente: "Art. 5 (Interventi GEPI). - 1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI e' autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo. 2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1. 3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalita' e' autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. 4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa. 5. I criteri e le modalita' per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE nonche' alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari prima della loro applicazione. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e' assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalita di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro". - Il testo dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 28 novembre 1992, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 e' istituita l'imposta sul patrimonio netto delle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilita' ordinaria. 2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto cosi' come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio. 3. Per le societa cooperative e loro consorzi il patrimonio netto e' diminuito delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. (3-bis. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento). 3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta e' contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilita' tra le componenti del patrimonio di vigilanza. 4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto e diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della societa' o ente partecipato cosi' come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di societa' residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo e' calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed e' riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso e' dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo". - Il testo del comma 111 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995, e' il seguente: "111. Nel computo del patrimonio netto delle imprese su cui si applica l'imposta prorogata ai sensi del comma 110, non si tiene conto dell'incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, se conferiti in denaro, rispetto alle corrispondenti voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, ne' del valore di bilancio delle passivita', anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nel comma 3-ter dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, emesse successivamente al 31 dicembre 1995; per le societa' cooperative e loro consorzi non si tiene conto dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e per i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi quelli che determinano la predetta imposta applicando i criteri previsti dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995".