Art. 11.
           Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.
 
  1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione
dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  sono
considerati apporti del Tesoro al patrimonio  della  GEPI  S.p.a.  Il
loro  residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da
stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995,  e'
imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed
e' trasferito ad aumento del capitale sociale della societa' stessa.
  2.  L'apporto  al  capitale  sociale di cui al comma 1 e' esente da
ogni tassa e  imposta.  La  deliberazione  di  aumento  del  capitale
sociale,  mediante  utilizzo  del  predetto apporto, e' soggetta alla
tassa fissa di registro di lire 100 milioni.
  3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di  cui
all'articolo   1   del  decreto-legge  30  settembre  1992,  n.  394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461,
non  si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto  della
GEPI S.p.a., di cui al comma 1.
           Riferimenti normativi:
            -  Il  testo  dell'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149
          (Interventi urgenti in favore  dell'economia),  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 237,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          167 del 19 luglio 1993, e' il seguente:
             "Art.  5  (Interventi  GEPI).  -  1.  In  attesa  di  un
          provvedimento organico di riordinamento  e  di  definizione
          dell'assetto  azionario  della  GEPI S.p.a., cui il Governo
          deve provvedere entro novanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          per  consentire  l'immediata   attuazione   di   interventi
          finalizzati  alla  ristrutturazione  ed  alla riconversione
          dell'apparato produttivo nelle  aree  di  cui  all'art.  1,
          comma  1,  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, la
          stessa GEPI e'  autorizzata  a  contrarre  mutui  decennali
          correlati  agli  importi  dei  limiti  di impegno di cui al
          presente articolo.
             2.  Per  l'urgente  avvio  degli  interventi,  la  Cassa
          depositi  e  prestiti  e' autorizzata a concedere alla GEPI
          S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti  dai
          mutui di cui al comma 1.
             3.  Gli  oneri di ammortamento per capitale ed interessi
          dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari  per  le
          anticipazioni  di  cui  al  comma 2 sono posti a carico del
          bilancio dello  Stato.  L'importo  dei  predetti  oneri  e'
          iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  per essere corrisposto direttamente
          agli istituti ed aziende di credito  concedenti.  Per  tali
          finalita'  e'  autorizzato il limite di impegno di lire 100
          miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
             4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di  cui
          all'art.    15  del  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,
          n.  359,  per  gli  enti  di  gestione azionisti della GEPI
          S.p.a. si intende sospeso l'obbligo  di  contabilizzare  le
          perdite  conseguenti  alle  rispettive partecipazioni nella
          GEPI stessa.
             5. I criteri e  le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          fondi  di  cui  al  comma  1  sono determinati dal Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentito
          il   Comitato   per   il   coordinamento  delle  iniziative
          dell'occupazione istituito con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati
          alla  Commissione CEE nonche' alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle competenti commissioni parlamentari prima della
          loro applicazione.
             6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari
          a  lire  100  miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi
          per l'anno 1994 e a lire 300  miliardi  annui  a  decorrere
          dall'anno   1995,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto in termini di  limiti
          di  impegno,  ai  fini del bilancio triennale 1993-1995, al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
             7. Per consentire la prosecuzione nell'anno  1993  degli
          interventi  di  cui  all'art.  4 del decreto-legge 29 marzo
          1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge  1
          giugno  1991,  n.  169,  e' assegnata alla GEPI la somma di
          lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le
          modalita di cui al comma 8  della  predetta  normativa.  Al
          relativo   onere   si   provvede   mediante  corrispondente
          riduzione dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno    1993,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".
             -  Il  testo  dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n.
          394 (Disposizioni concernenti l'istituzione  di  un'imposta
          sul   patrimonio  netto  delle  imprese),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  novembre  1992,  n.  461,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          281 del 28 novembre 1992, e' il seguente:
             "Art. 1. -  1.  Fino  alla  revisione  della  disciplina
          tributaria  del  reddito  di  impresa  e comunque non oltre
          l'esercizio in corso alla data del  30  settembre  1994  e'
          istituita  l'imposta sul patrimonio netto delle societa' ed
          enti di cui all'art. 87, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  nonche'  delle  societa'  in  nome collettivo, in
          accomandita   semplice   ed   equiparate,   delle   imprese
          individuali  e  delle stabili organizzazioni nel territorio
          dello Stato dei soggetti  di  cui  al  presente  comma  non
          residenti   tenute,   non  per  effetto  di  opzione,  alla
          contabilita' ordinaria.
             2. L'imposta  si  applica  alla  data  di  chiusura  del
          periodo  di  imposta  rilevante  ai  fini delle imposte sui
          redditi con l'aliquota del 7,5  per  mille  sul  patrimonio
          netto  cosi'  come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai
          relativi elementi  desumibili  dalle  scritture  contabili,
          diminuito dell'utile dell'esercizio.
             3.  Per  le  societa  cooperative  e  loro  consorzi  il
          patrimonio netto e' diminuito delle riserve indivisibili di
          cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
             (3-bis. Si comprendono  nel  patrimonio  netto  anche  i
          fondi  in  sospensione  d'imposta,  che  si computano nella
          misura del cinquanta per cento).
             3-ter.   Per   gli   enti   creditizi,   l'imposta    e'
          contestualmente  applicata,  con  le medesime aliquote, sul
          valore di bilancio  delle  passivita'  emesse  anche  sotto
          forma  di  obbligazioni  o di altri titoli similari, di cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 10  settembre  1991,  n.
          302,  a  condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia
          ne ha consentito la computabilita' tra  le  componenti  del
          patrimonio di vigilanza.
             4.   Per   i   soggetti  che  alla  fine  dell'esercizio
          possiedono da almeno tre mesi  azioni,  titoli  similari  o
          quote   di  partecipazione  in  societa'  o  enti  soggetti
          all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto
          e diminuito  del  valore  contabile  delle  azioni,  titoli
          similari  o  quote  o,  se  minore,  di un valore pari alla
          corrispondente frazione di patrimonio netto della  societa'
          o  ente partecipato cosi' come risulta dall'ultimo bilancio
          ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di
          societa'   residenti   possedute   indirettamente   tramite
          soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente
          periodo  e'  calcolata  sulla  base  della  percentuale  di
          possesso indiretto ed e' riconosciuta  fino  a  concorrenza
          del  valore contabile della partecipazione. In ogni caso e'
          dovuta  un'imposta  non  inferiore  a  quella  che  risulta
          dall'applicazione  dell'1  per  mille  del patrimonio netto
          determinato a norma del presente articolo".
             - Il testo del comma 111  dell'art.  3  della  legge  28
          dicembre  1995,  n.  549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie  generale  -  n.  302  del  29  dicembre  1995, e' il
          seguente:
             "111. Nel computo del patrimonio netto delle imprese  su
          cui  si applica l'imposta prorogata ai sensi del comma 110,
          non si tiene conto dell'incremento del capitale  sociale  e
          delle  riserve  e  fondi  aventi natura di capitale, di cui
          all'art. 44, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,   se  conferiti  in  denaro,  rispetto  alle
          corrispondenti   voci   risultanti  nel  bilancio  relativo
          all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, ne' del valore
          di  bilancio  delle  passivita',  anche  sotto   forma   di
          obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nel comma
          3-ter dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992,
          emesse successivamente al 31 dicembre 1995; per le societa'
          cooperative   e   loro   consorzi   non   si   tiene  conto
          dell'incremento delle riserve indivisibili di cui  all'art.
          12  della  legge 16 dicembre 1977, n. 904, e per i soggetti
          diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma  1,  lettere
          a)  e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917  del  1986,  esclusi quelli che determinano la predetta
          imposta applicando i criteri previsti dall'art. 2, comma 1,
          del citato decreto-legge n. 394 del 1992,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n. 461 del 1992, non si tiene
          conto dell'incremento del patrimonio netto. Le disposizioni
          del presente comma non si applicano ai soggetti che si sono
          costituiti dopo il 15 settembre 1995".