Art. 2. Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. 1. E' istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha il compito di: a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso; b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari; c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali. 2. Al Consorzio devono partecipare le societa' consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali. 3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti. 4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita' che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo. 5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantita' di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute. 6. A gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi. 7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le societa' consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio. Riferimenti normativi: - Per il testo del comma 16 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, vedi nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, vedi nota all'art. 1.