Art. 2.
       Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione
         del sistema informatico dei mercati agro-alimentari
                            all'ingrosso.
 
  1.  E'  istituito  il  Consorzio  obbligatorio  per il collegamento
informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al
quale e'  attribuita  personalita'  giuridica.  Il  Consorzio  ha  il
compito di:
    a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico
su   tutto   il  territorio  nazionale  dei  mercati  agro-alimentari
all'ingrosso;
    b) gestire e diffondere  le  informazioni  raccolte  in  modo  da
assicurare  la  trasparenza  della formazione dei prezzi all'ingrosso
dei prodotti agro-alimentari;
    c)  provvedere  al  collegamento  con  organismi  comunitari   ed
extra-comunitari,   anche   al   fine  di  raccogliere  e  diffondere
l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.
  2.  Al  Consorzio  devono  partecipare  le  societa'  consortili  a
maggioranza   di   capitale   pubblico   che   usufruiscono,  per  la
realizzazione  dei  mercati   agro-alimentari   all'ingrosso,   delle
agevolazioni  previste  dall'articolo  11,  comma  16, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e societa'  gestori  dei
mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
  3.  Il  Consorzio  non  ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.   Le   deliberazioni  degli  organi  del  Consorzio
adottate in relazione agli scopi del  presente  decreto  ed  a  norma
dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.
  4.  Il  Consorzio  puo', altresi', secondo le modalita' che saranno
stabilite nello statuto erogare servizi  a  chi  dovesse  richiederli
verso pagamento del relativo prezzo.
  5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base
alla  quantita' di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei
mercati. I  costi  di  gestione  sono  ripartiti  tra  i  consorziati
proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.
  6.  A  gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 6
della  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,  destinate  alle  societa'
consortili  a  partecipazione  maggioritaria di capitale pubblico che
realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso,  al  Consorzio  sono
concesse,  per  la  realizzazione  di  un  programma  di investimenti
finalizzato al raggiungimento dei compiti  di  cui  al  comma  1,  le
agevolazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  16,  della  legge 28
febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate
nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.
  7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma  1,  le
societa'    consortili   che   realizzano   mercati   agro-alimentari
all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai  programmi
di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio
obbligatorio.
           Riferimenti normativi:
             -  Per il testo del comma 16 dell'art. 11 della legge 28
          febbraio 1986, n. 41, vedi nota all'art. 1.
             - Per il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre  1975,
          n. 517, vedi nota all'art. 1.