Art. 4.
                 Conservazione di somme in bilancio
 
  1.  Le  disponibilita'  in  conto  residui dei capitoli 7545, 7553,
7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, nonche'
del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno,  possono
essere impegnate nell'anno 1996.
  2.  Gli  oneri  derivanti  dalla  legge  25  febbraio 1992, n. 215,
gravano su apposita sezione del Fondo di cui  all'articolo  14  della
legge  17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di
cui al capitolo 7559 indicato  nel  comma  1,  nonche'  le  eventuali
ulteriori  risorse  che  verranno attribuite per le stesse finalita'.
Sono  a  carico  della  medesima  sezione  del  Fondo  le  spese   di
funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.
           Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  della  legge  25 febbraio 1992, n. 215, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          56  del 7 marzo 1992. Tale legge reca: "Azioni positive per
          l'imprenditoria femminile".
             - Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
          46 (Interventi per i  settori  dell'economia  di  rilevanza
          nazionale),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
          generale - n. 57 del 27 febbraio 1982, e' il seguente:
             "Art. 14. -  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  "Fondo
          speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il  fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi  di
          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi gia' esistenti.  Tali  programmi  riguardano  le
          attivita'  di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il CIPI, entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di
          ammissibilita'  agli  interventi  del  fondo,   indica   la
          priorita'  di questi avendo riguardo alle esigenze generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".