Art. 4. Conservazione di somme in bilancio 1. Le disponibilita' in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996. 2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonche' le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalita'. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215. Riferimenti normativi: - Il testo della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 7 marzo 1992. Tale legge reca: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile". - Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 27 febbraio 1982, e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".