Art. 5.
              Finanziamento dello sviluppo tecnologico
                       nel settore aeronautico
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma primo, lettera a),
della  legge  24  dicembre  1985,  n.  808,  secondo  i  criteri e le
modalita' di cui  all'articolo  2,  comma  6,  del  decreto-legge  23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre  1994,  n.  644,  ed  altresi'  onde  consentire  una  prima
attuazione dei piu' urgenti interventi relativi ai programmi  per  la
Difesa  da  definire  mediante  apposite convenzioni fra il Ministero
della  difesa  ed  i  Ministeri  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato  e  del  tesoro  ai  sensi delle procedure attuative
dell'articolo 2-ter del richiamato decreto-legge 23  settembre  1994,
n.  547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994,
n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori  limiti
di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220
miliardi  per  l'anno  1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di
lire 100 miliardi per l'anno 1998.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire  30
miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350
miliardi  per  l'anno  1997  e  lire 450 miliardi per l'anno 1998, si
provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a  carico  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi
per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997  e  a  lire  450
miliardi  per  l'anno  1998,  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1996-1998,  al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo    al    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato.
           Riferimenti normativi:
             - Il testo del comma  primo,  lettera  a),  dell'art.  3
          della  legge  24  dicembre  1985, n. 808 (Interventi per lo
          sviluppo  e   l'accrescimento   di   competitivita'   delle
          industrie  operanti  nel  settore  aeronautico), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  5  dell'8
          gennaio 1986, e' il seguente:
             "Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  alle imprese
          nazionali  partecipanti  a  programmi   in   collaborazione
          internazionale  per la realizzazione di aeromobili, motori,
          equipaggiamenti  e  materiali  aeronautici  possono  essere
          concessi:
               a)  finanziamenti  per  l'elaborazione  di programmi e
          l'esecuzione    di    studi,    progettazioni,    sviluppi,
          realizzazione   di   prototipi,   prove,  investimenti  per
          industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
          concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
          produzione   sostenuti   in   relazione   all'apprendimento
          precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
          regime;".
             - Il testo del comma 6 dell'art. 2 del D.L. 23 settembre
          1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 1994, n. 644, e' il seguente: "6. Per l'attuazione
          degli  interventi  di  cui  al  comma  primo,  lettera  a),
          dell'art. 3 della  legge  24  dicembre  1985,  n.  808,  il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e' autorizzato, previo parere del comitato di cui  all'art.
          2  della  medesima  legge, ad assumere impegni pluriennali,
          con  effetto  dal  1994,  corrispondenti   alle   rate   di
          ammortamento  mutui  contratti dalle imprese in relazione a
          programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge
          24 dicembre 1985, n. 808, correlati  a  limiti  di  impegno
          decennali  di  lire  25 miliardi, con decorrenza 1994, e di
          lire  50  miliardi,  con  decorrenza  1995.  Le   rate   di
          ammortamento   dei   mutui  contratti  dalle  imprese  sono
          corrisposte dal Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato  direttamente  agli  istituti  di  credito
          mutuanti. Al relativo onere, pari a lire  25  miliardi  per
          l'anno  1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero   del   tesoro   per   l'anno  1994,  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi
          di  cui  al  presente  comma, fatte salve le determinazioni
          adottate con  delibera  del  CIPI  del  28  dicembre  1993,
          relativamente  agli  interventi previsti dall'art. 6, commi
          4, 5 e  6,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per  il  settore
          aeronautico,  entro  il  termine massimo di sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro
          venti giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,  aggiorna  le  condizioni  di  ammissibilita'  dei
          programmi agli interventi di cui all'art. 3,  primo  comma,
          lettera  a),  della  legge  24  dicembre  1985,  n.  808, e
          determina le priorita' avendo riguardo  agli  obiettivi  di
          sviluppo    tecnologico,    consolidamento    e    sviluppo
          dell'occupazione,  di  equa  ripartizione  sul   territorio
          nazionale e di sostegno alle aree depresse".
             -  Il  testo dell'art. 2-ter del D.L. 23 settembre 1994,
          n. 547,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          novembre 1994, n. 644, e' il seguente:
             "Art.  2-ter (Settore aeronautico della Difesa). - 1. Le
          disponibilita' residue complessive al 31 dicembre 1993  del
          capitolo  7553  dello  stato  di  previsione  del Ministero
          dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,
          concernenti  gli interventi di cui all'art. 3, primo comma,
          lettera  c),  della  legge  24  dicembre  1985, n 808, sono
          destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini
          attualizzati per le finalita' di cui alla  lettera  b)  del
          primo  comma  del  medesimo  art. 3. Al fine di consentire,
          nell'anno  1994,  l'urgente  completamento   di   programmi
          produttivi  necessari  per  il  settore  aeronautico  della
          Difesa,  da  definire  mediante  apposite  intese  tra   il
          Ministero  della  difesa ed i Ministeri dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e  del  tesoro,  da  stipulare
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto,  il  Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato sostiene
          l'onere  di  ammortamento,  per  capitale   ed   interessi,
          relativo   a   mutui   contratti   dall'impresa  fornitrice
          utilizzando per lo scopo le  disponibilita'  per  gli  anni
          1994  e  seguenti  relative  agli  interventi  di  cui alla
          lettera c) del primo comma del medesimo art. 3. Le rate  di
          ammortamento  dei  mutui  contratti  dalle medesime imprese
          sono  corrisposte   dal   Ministero   dell'industria,   del
          commercio  e dell'artigianato direttamente agli istituti di
          credito mutuanti".