Art. 5. Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresi' onde consentire una prima attuazione dei piu' urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo 2-ter del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Riferimenti normativi: - Il testo del comma primo, lettera a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1986, e' il seguente: "Per le finalita' di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi: a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;". - Il testo del comma 6 dell'art. 2 del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' il seguente: "6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, previo parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilita' dei programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorita' avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse". - Il testo dell'art. 2-ter del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' il seguente: "Art. 2-ter (Settore aeronautico della Difesa). - 1. Le disponibilita' residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalita' di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilita' per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del primo comma del medesimo art. 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti".