Art. 6.
                       Procedura liquidatoria
                dell'Ente nazionale cellulosa e carta
 
  1.  Per  consentire  l'accelerazione  delle  procedure liquidatorie
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle  societa'
controllate  di  cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995,
n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,  n.
337,  e'  autorizzato  il  conferimento  alla  gestione  liquidatoria
dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive  delle
spese  per  consentire  la  gestione delle aziende e dell'Istituto di
sperimentazione  per  la  pioppicoltura  trasferiti  in  comodato  al
Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali a carico
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
parzialmente  utilizzando  la  voce  Ministero  del  tesoro.  Per  le
medesime  finalita',  la  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere,   alle   condizioni   piu'   favorevoli   previste   dalla
legislazione   vigente,   mutui   decennali,  nell'ammontare  massimo
correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi
pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la  quota  gia'  contratta  dei
mutui  previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto
1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
1994,  n.  595,  che  decade  per  la  restante  parte. A tal fine e'
autorizzato il limite di impegno decennale di lire  40  miliardi  per
l'anno  1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per
gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai  fini  del
bilancio  triennale  1996-1998,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21  giugno  1995,  n.
240,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1995, n.
337, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre  1998".  Fino  a  tale  data  e'  istituito, con decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, un comitato di sorveglianza
sulla liquidazione  dell'ENCC,  composto  di  quattro  funzionari  in
rappresentanza,   rispettivamente,  dei  Ministeri  del  tesoro,  con
funzioni   di   presidente,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato,  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali e
dell'ambiente, i cui oneri per  funzionamento  e  per  compensi  sono
posti a carico della liquidazione.
           Riferimenti normativi:
             -  Il  testo dell'art. 2 del D.L. 21 giugno 1995, n. 240
          (Disposizioni  urgenti  per  accelerare   la   liquidazione
          dell'Ente  nazionale  per  la  cellulosa  e  per la carta),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  1995,
          n.   337,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 190 del 16 agosto 1995, e' il seguente:
             "Art. 2. - 1. Per consentire il migliore utilizzo, senza
          pregiudizio  per  le  ragioni dei creditori, il commissario
          liquidatore individua i beni patrimoniali  della  procedura
          unificata  di  cui  all'art.  1,  comma 1, rientranti nella
          sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e  li
          assegna  in  comodato  alle  medesime entro quindici giorni
          dalla   individuazione.   Per   il   medesimo   fine,    le
          apparecchiature  e  le attrezzature tecniche e scientifiche
          utilizzate nella ricerca nei settori  cartario,  grafico  e
          cartotecnico  sono  devolute  a  titolo  gratuito  ad  enti
          pubblici operanti nei  settori  suddetti  che  ne  facciano
          richiesta.   Il   Ministero   del  tesoro,  a  liquidazione
          avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella
          liquidazione  e  senza  pregiudizio  per  le  ragioni   dei
          creditori,  a  titolo  gratuito  alle amministrazioni dello
          Stato, ovvero, sentite le regioni  interessate,  agli  enti
          locali  territoriali,  o  a  loro  consorzi, che ne abbiano
          fatto richiesta.
             2. Il personale dipendente dall'ENCC  e  dalle  societa'
          controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995
          e,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  7,  e' iscritto, a
          domanda da presentare al commissario liquidatore  entro  il
          medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal
          successivo  1  agosto, in un ruolo unico transitorio, posto
          alle dipendenze dello stesso  commissario;  il  trattamento
          giuridico  ed  economico e' regolato dalle norme di legge e
          contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri.
             3. Il personale di cui al  comma  2  e'  inquadrato  nel
          ruolo  unico  con  le  modalita'  e  secondo  le tabelle di
          equiparazione  che  saranno  definite   con   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da emanare entro
          quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto; il trattamento economico nella qualifica
          di   inquadramento   e'   determinato   con   il    computo
          dell'anzianita'  di  servizio  posseduta nelle strutture di
          provenienza.
             4. Nell'attesa  del  perfezionamento  del  trasferimento
          previsto  dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
          1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          ottobre 1994, n. 595, sulla base di  intese  immediatamente
          operative  stipulate  con  le  amministrazioni  dello Stato
          interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il  cui
          onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata,
          e'    utilizzato   temporaneamente   presso   le   medesime
          amministrazioni dello Stato.
             5. Ai fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo
          unico si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio  1979,  n.
          29.
             6.  Il  personale che non abbia presentato la domanda di
          cui al comma 2, e' ricompreso in quello di cui all'art. 13,
          comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
             7. In attuazione dell'art. 3, comma 6- ((  bis,  ))  del
          decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  513,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  ottobre  1994,  n.  595,  il
          commissario  liquidatore ha facolta' di predisporre, con le
          modalita'  e  secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  5 del
          decreto-legge 29  agosto  1994,  n.  516,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  1994, n. 598, un
          programma residuale di prepensionamenti di anzianita',  con
          onere  a  totale carico della gestione liquidatoria, per il
          personale  gia'  dipendente  dall'ENCC  e  dalle   societa'
          controllate  in possesso dei requisiti alla data di entrata
          in vigore del presente decreto;  le  relative  domande  del
          personale    interessato    dovranno    essere   presentate
          irrevocabilmente entro il 15  luglio  1995  al  commissario
          liquidatore,  che  entro  i  cinque  giorni  successivi  ne
          effettua la  selezione,  fino  a  un  massimo  di  duecento
          unita', e provvede ai conseguenti adempimenti.
             8.  I  rapporti  di  lavoro  dei dipendenti iscritti nel
          ruolo unico transitorio di cui al comma 2,  nonche'  quelli
          dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli
          enti  previdenziali  per  il prepensionamento, sono estinti
          senza diritto al preavviso".
             - Il testo del comma 8 dell'art. 3 del  D.L.  27  agosto
          1994,  n.  513  (Liquidazione  dell'Ente  nazionale  per la
          cellulosa e per la carta), convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  28  ottobre  1994,  n.  595, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 28 ottobre
          1994, e' il seguente: "8. Per  le  finalita'  previste  dal
          presente  decreto  il commissario liquidatore accende mutui
          fino  all'ammontare  massimo  di  lire  40  miliardi   alle
          condizioni   piu'   favorevoli   previste  ai  sensi  della
          legislazione vigente per gli enti locali  presso  la  Cassa
          depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico
          della  gestione  liquidatoria.  I  mutui  saranno assistiti
          dalla garanzia dello Stato, che diviene operante,  in  caso
          di   inadempienza,  a  richiesta  della  Cassa  depositi  e
          prestiti e senza la  preventiva  escussione  del  debitore.
          Agli  eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si
          provvede a carico  dello  stanziamento  del  capitolo  8167
          dello   stato   di  previsione  del  Ministero  del  tesoro
          appositamente integrato,  in  considerazione  della  natura
          della spesa, con le procedure di cui all'art. 7 della legge
          5   agosto   1978,   n.  468,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni".
             - Il testo del comma 3 dell'art. 1 del  D.L.  21  giugno
          1995, n.  240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          agosto  1995,  n.    337,  come  sopra  modificato,  e'  il
          seguente:
             "3. Entro il 31 dicembre 1998 il commissario liquidatore
          redige il rendiconto della liquidazione unificata; il saldo
          della gestione e' attribuito  al  Ministero  del  tesoro  -
          Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale enti
          disciolti,   che   provvede   agli   eventuali  adempimenti
          residuali".