Art. 6. Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta 1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle societa' controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, e' autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive delle spese per consentire la gestione delle aziende e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura trasferiti in comodato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalita', la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, alle condizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota gia' contratta dei mutui previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Fino a tale data e' istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 2 del D.L. 21 giugno 1995, n. 240 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1995, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per consentire il migliore utilizzo, senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'art. 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono devolute a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta. Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta. 2. Il personale dipendente dall'ENCC e dalle societa' controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, e' iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico e' regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri. 3. Il personale di cui al comma 2 e' inquadrato nel ruolo unico con le modalita' e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento e' determinato con il computo dell'anzianita' di servizio posseduta nelle strutture di provenienza. 4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, e' utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato. 5. Ai fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo unico si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 6. Il personale che non abbia presentato la domanda di cui al comma 2, e' ricompreso in quello di cui all'art. 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 7. In attuazione dell'art. 3, comma 6- (( bis, )) del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, il commissario liquidatore ha facolta' di predisporre, con le modalita' e secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, un programma residuale di prepensionamenti di anzianita', con onere a totale carico della gestione liquidatoria, per il personale gia' dipendente dall'ENCC e dalle societa' controllate in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative domande del personale interessato dovranno essere presentate irrevocabilmente entro il 15 luglio 1995 al commissario liquidatore, che entro i cinque giorni successivi ne effettua la selezione, fino a un massimo di duecento unita', e provvede ai conseguenti adempimenti. 8. I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonche' quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso". - Il testo del comma 8 dell'art. 3 del D.L. 27 agosto 1994, n. 513 (Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1994, e' il seguente: "8. Per le finalita' previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni piu' favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni". - Il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come sopra modificato, e' il seguente: "3. Entro il 31 dicembre 1998 il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata; il saldo della gestione e' attribuito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli eventuali adempimenti residuali".