Art. 7.
                Programma di osservazione satellitare
 
  1.  Per  consentire  il  perseguimento  di obiettivi di prevenzione
delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle
coste, nonche' dell'inquinamento dei mari, comunque in  linea  con  i
principi di politica spaziale dell'Unione europea, e' autorizzata per
l'anno  1995  la  spesa  di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della
realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale  italiana,  di
un  programma  satellitare  di  osservazione, di telerilevamento e di
utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.
(( 1-bis. L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella       ))
(( realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al      ))
(( comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi         ))
(( requisiti tecnico-economici specifici.                          ))
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1  si  provvede  a
carico  dello  stanziamento  iscritto al capitolo 7504 dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica per l'anno 1995.