Art. 7. Programma di osservazione satellitare 1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle coste, nonche' dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti. (( 1-bis. L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella )) (( realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al )) (( comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi )) (( requisiti tecnico-economici specifici. )) 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995.