Art. 8.
       Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato
 
  1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i
crediti  per  IVA  della  societa'  Ferrovie  dello  Stato S.p.a. nei
confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4,  della  legge
31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992,
n.  500, ha luogo, fino all'esercizio 1995 compreso, sulla base delle
risultanze del bilancio della societa', revisionato  da  societa'  di
certificazione  autorizzata  ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive  e
passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre
1993,  sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della
societa', accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23
dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al  31
dicembre  1994  e' iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva
del patrimonio netto della societa' Ferrovie dello Stato.
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre  1993,  n.
505,  convertito  dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole:
"prestiti obbligazionari" sono inserite le seguenti: "per  operazioni
di locazione finanziaria".
  3.   Al   fine  di  consentire  il  completamento  delle  procedure
concernenti l'approvazione di  progetti  di  opere  concernenti  reti
ferroviarie   o   impianti   aeroportuali,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.  385,  continuano  ad
applicarsi per l'anno 1996.
           Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  4 della legge 31
          dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31
          dicembre 1991, e' il seguente: "4. Per  l'anno  1992,  sono
          determinate   in   lire  1.850  miliardi  le  compensazioni
          spettanti all'Ente ferrovie dello  Stato  a  copertura  del
          disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'art. 21, ultimo
          comma,  della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie
          dello Stato e' autorizzato a procedere a compensazioni  tra
          le   poste   debitorie   verso  lo  Stato  per  trattamenti
          pensionistici  e  crediti  IVA,  nei  limiti  che   saranno
          accertati  con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro".
             - Il testo del  comma  5  dell'art.  3  della  legge  23
          dicembre  1992, n. 500 (Legge finanziaria 1993), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304  del  29
          dicembre  1992,  e'  il seguente: "5. A decorrere dall'anno
          1993, l'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. e'  autorizzata
          a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo
          Stato  per  trattamenti  pensionistici  e  crediti IVA, nei
          limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dei  trasporti  e  del
          tesoro".
             -  Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136
          (recante attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera
          a), della legge 7  giugno  1976,  n.  216,  concernente  il
          controllo  contabile  e la certificazione dei bilanci delle
          societa' per azioni quotate  in  borsa),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 119 del 7 maggio
          1975, e' il seguente: "Art. 8 (Albo speciale delle societa'
          di  revisione).  -  1.  La  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa  provvede  alla  tenuta  di  un albo
          speciale delle societa di revisione abilitate all'esercizio
          delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7  del  presente
          decreto.
             2.  Salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  8-bis e 9,
          nell'albo speciale possono essere iscritte le societa'  che
          rispondono ai seguenti requisiti:
               a)   oggetto   sociale   limitato   alla  revisione  e
          all'organizzazione contabile di aziende;
               b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei
          conti  e  maggioranza  degli  amministratori  iscritti  nel
          registro dei revisori contabili;
               c)  nelle  societa' regolate nei capi II, III e IV del
          titolo  V  del  libro  V  del  codice  civile,  maggioranza
          numerica  e  per  quote dei soci costituita da iscritti nel
          registro dei revisori contabili;
               d) nelle societa' regolate nei capi V, VI  e  VII  del
          titolo  V  del  libro  V del codice civile, maggioranza dei
          diritti  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante   a
          persone   fisiche   iscritte   nel  registro  dei  revisori
          contabili;
               e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del  titolo
          V  del  libro  V del codice civile, azioni nominative e non
          trasferibili mediante girata.
             3. Per l'iscrizione nell'albo le societa' devono inoltre
          essere munite  di  garanzia  assicurativa  giudicata  dalla
          Commissione   idonea   a   coprire   i   rischi   derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' sociale.
             4. Le societa' costituite all'estero  aventi  in  Italia
          sede  secondaria  con rappresentanza stabile possono essere
          iscritte nell'albo purche' ricorrano i  requisiti  indicati
          dai  commi  2  e  3  e salvo quanto previsto dagli articoli
          8-bis e 9.
             5. Le societa' costituite all'estero iscritte  nell'albo
          speciale  devono  trasmettere  alla Commissione il bilancio
          annuale relativo alla  sede  secondaria  che  esercita  nel
          territorio   dello   Stato   attivita'   di   revisione   e
          organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile
          alle  societa'  stesse  non  prescriva  la  redazione   del
          bilancio.
             6.  La  sostituzione degli amministratori, delle persone
          che rappresentano la societa nel controllo legale dei conti
          e dei direttori generali, nonche'  il  trasterimento  delle
          quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro
          dieci  giorni.  E'  inoltre comunicata nello stesso termine
          ogni   altra   modificazione   della   compagine   sociale,
          dell'organo  amministrativo  e dei patti sociali che incide
          sui requisiti indicati nel presente articolo.
             7. In caso di omissione o  ritardo  nelle  comunicazioni
          previste  dal  comma  6, la Commissione applica la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinque
          milioni  a  lire  trenta  milioni,  salva  la  facolta'  di
          cancellazione dall'albo".
             - Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.L.  7  dicembre
          1993, n.  505 (Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte
          da  societa'  controllate da enti a partecipazione pubblica
          trasformati in societa' per azioni), convertito dalla legge
          29 gennaio 1994, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n. 26 del 2 febbraio  1994,  come  sopra
          modificato,  e'  il  seguente: "1.   L'art. 2, comma primo,
          lettera m), della legge 17 maggio 1985, n.  210, si intende
          applicabile per i mutui ed i  prestiti  obbligazionari  per
          operazioni di locazione finanziaria, nonche' per i prestiti
          destinati   alla   ristrutturazione  dei  finanziamenti  in
          essere, contratti dalla 'Ferrovie dello  Stato  S.p.a.',  a
          condizione  che gli oneri delle relative operazioni siano a
          carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti".
             - Il testo dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1990,  n.
          385  (Disposizioni  in  materia  di  trasporti), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296  del  20
          dicembre 1990, e' il seguente:
             "Art.  7.  -  1.  Al  fine  di semplificare le procedure
          amministrative per  l'approvazione  di  progetti  di  opere
          concernenti  reti  ferroviarie  o  impianti aeroportuali di
          valore superiore ad un miliardo di lire, il Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri o, per sua delega, il Ministro dei
          trasporti,   puo'   convocare   una   conferenza   tra    i
          rappresentanti  di  tutte  le  amministrazioni dello Stato,
          degli enti territoriali e non territoriali  e  degli  altri
          soggetti  pubblici  comunque  tenuti  ad  adottare  atti di
          concerto  o  d'intesa,   nonche'   a   rilasciare   pareri,
          autorizzazioni,  nulla  osta,  approvazioni  e  concessioni
          previsti da leggi statali o regionali.
             2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio  della
          funzione  di  controllo  sugli atti da parte dei competenti
          comitati  regionali,  valuta  i  progetti  esecutivi  e  si
          esprime   su  di  essi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          relative  ai  vincoli  archeologici,  ambientali,  storici,
          artistici  e  territoriali,  entro  quindici  giorni  dalla
          convocazione,  apportando,  ove  occorrano,  le   opportune
          modifiche ai progetti senza che cio' comporti la necessita'
          di ulteriori deliberazioni. La conferenza verifica altresi'
          il  rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle
          barriere architettoniche.
             3. L'approvazione assunta all'unanimita' dei  componenti
          la  conferenza  sostituisce  ad  ogni  effetto  gli atti di
          concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i  nulla
          osta,  le  approvazioni  e le concessioni previsti da leggi
          statali e regionali comportando, se  del  caso,  variazioni
          anche integrative agli strumenti urbanistici.
             4.   Ove   le   decisioni  della  conferenza  comportino
          variazioni  degli  strumenti  urbanistici,  l'adesione  del
          sindaco  alle  stesse  deve essere ratificata dal consiglio
          comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
             5. Nel caso che in seno alla conferenza non si raggiunga
          l'unanimita' per dissenso  dei  rappresentanti  degli  enti
          territoriali,  il  Presidente del Consiglio dei Ministri o,
          per sua delega, il Ministro dei trasporti, puo'  promuovere
          la   conclusione   di   un   accordo   di   programma   tra
          l'amministrazione interessata al progetto di  opere  e  gli
          enti territoriali.
             6.  Le  disposizioni  del  presente articolo si aplicano
          fino al 31 dicembre 1992".