Art. 8. Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato 1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, fino all'esercizio 1995 compreso, sulla base delle risultanze del bilancio della societa', revisionato da societa' di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della societa', accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 e' iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della societa' Ferrovie dello Stato. 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: "prestiti obbligazionari" sono inserite le seguenti: "per operazioni di locazione finanziaria". 3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996. Riferimenti normativi: - Il testo del comma 4 dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1991, e' il seguente: "4. Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1.850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie dello Stato e' autorizzato a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro". - Il testo del comma 5 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (Legge finanziaria 1993), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1992, e' il seguente: "5. A decorrere dall'anno 1993, l'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro". - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (recante attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1976, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 7 maggio 1975, e' il seguente: "Art. 8 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 3. Per l'iscrizione nell'albo le societa' devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' sociale. 4. Le societa' costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purche' ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9. 5. Le societa' costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attivita' di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. 6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la societa nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonche' il trasterimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo. 7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facolta' di cancellazione dall'albo". - Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.L. 7 dicembre 1993, n. 505 (Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da societa' controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in societa' per azioni), convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1994, come sopra modificato, e' il seguente: "1. L'art. 2, comma primo, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari per operazioni di locazione finanziaria, nonche' per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla 'Ferrovie dello Stato S.p.a.', a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti". - Il testo dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1990, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali di valore superiore ad un miliardo di lire, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, puo' convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e non territoriali e degli altri soggetti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di concerto o d'intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e concessioni previsti da leggi statali o regionali. 2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi e si esprime su di essi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni. La conferenza verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. 3. L'approvazione assunta all'unanimita' dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le approvazioni e le concessioni previsti da leggi statali e regionali comportando, se del caso, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici. 4. Ove le decisioni della conferenza comportino variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. 5. Nel caso che in seno alla conferenza non si raggiunga l'unanimita' per dissenso dei rappresentanti degli enti territoriali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma tra l'amministrazione interessata al progetto di opere e gli enti territoriali. 6. Le disposizioni del presente articolo si aplicano fino al 31 dicembre 1992".