Art. 9. Cooperazione aerospaziale 1. (Soppresso dalla legge di conversione). 2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera' provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu' efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e' prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed e' corrisposta con i criteri e le modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 31 maggio 1995, n. 233 (Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1995, e' il seguente: "1. Fino al riordinamento dell'attivita' spaziale nazionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e' sottoposta alle disposizioni della presente legge". - Il testo della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 27 febbraio 1982. - Il testo della legge 16 maggio 1989, n. 184 (Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1989.