Art. 13.
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art.
1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime  aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.   Le   richieste   saranno   soddisfatte    assegnando
prioritariamente  a  ciascuno  "specialista"  il minore tra l'importo
richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora uno o piu'  "specialisti"  dovessero  presentare  richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di  diritto.  L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di
cui al comma precedente.