Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le  disposizioni  da  cui  alo  decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
  Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non
possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.
  I  certificati  medesimi  sono  ammessi  di diritto alla quotazione
ufficiale e sono compresi  tra  i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.