Art. 4.
  Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato  in  unica
soluzione  il 31 agosto 1998, tenendo conto delle disposizioni di cui
al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, di
quella di cui all'art. 12, primo comma, lettera b).
  La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno  si
ottiene  dividendo  il  complessivo  scarto  di emissione, come sopra
definito, per i giorni effettivi  di  durata  del  titolo,  calcolati
utilizzando l'anno civile.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza tra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,  il
prezzo  di  riferimento  rimane  quello di aggiudicazione della prima
"tranche" del prestito.
  La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti  pagamenti  arrotondando,
se  necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a
seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2  lire
e  50  centesimi,  l'importo  relativo  al  taglio  teorico da lire 1
milione. Il valore  degli  altri  pagamenti  verra'  determinato  per
moltiplicazione  sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio
teorico.