Art. 3.
  1.  Per  essere  ammessa alla prova attitudinale l'interessata deve
presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, al  Ministero
della  sanita'  -  Dipartimento  delle  professioni  sanitarie, delle
risorse umane e tecnologiche in sanita' e  dell'assistenza  sanitaria
di  competenza  statale  - Ufficio delle professioni sanitarie, degli
ordini e dei collegi professionali,  piazzale  dell'Industria,  20  -
00144 Roma.
  Il termine per la presentazione della domanda e' di trenta giorni a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. La firma in calce alla domanda deve essere  autenticata  da  una
delle  autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.