Art. 5.
  1.  La  prova  attitudinale  si  intende superata se, a conclusione
della stessa, la commissione  d'esame  esprime  parere  favorevole  e
dichiara idonea la suddetta candidata.
  2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.
  3.  Dell'avvenuto  superamento  della  prova  il  presidente  della
commissione rilascia immediata certificazione all'interessata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 agosto 1996
                                         Il dirigente generale: D'ARI