IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. 25 giugno 1996, n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996, n. 4) Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996; Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario delegato predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano puo' essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la presa d'atto del dipartimento protezione civile; Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 e' stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996 il Dipartimento protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto; Considerato altresi' che con la comunicazione di presa d'atto, il Dipartimento protezione civile ha individuato alcuni elementi di integrazione del piano, disponendo che i medesimi debbano essere acquisiti e tramessi entro dieci giorni dal ricevimento della presa d'atto, avvenuta in data 17 luglio 1996; Visto che i suddetti elementi riguardano: a) i progetti di massima di riassetto territoriale, per la prevenzione del rischio idroeologico, gia' redatti dagli enti interessati; b) gli interventi ritenuti necessari per le finalita' del piano, ancorche' al momento privi di progettazione, per i quali gli enti sono disponibili al finanziamento con fondi del proprio bilancio a titolo di anticipazione su futuri finanziamenti; c) adeguati interventi infrastrutturali a sostegno del settore produttivo, individuando idonee soluzioni per la nuova localizzazione delle aziende ubicate nei siti a rischio; Considerato che per quanto concerne gli elementi di cui al punto c), per la complessita' della relativa previsione, e' necessario rinviare alla successiva fase di rimodulazione del piano, prevista dallo stesso e dalla ordinanza commissariale 13/96, mentre e' emersa l'esigenza di aggiornare l'elenco delle progettazioni esecutive, sempre finalizzate alla prevenzione, non finanziate o finanziate con i fondi di ciascun ente, la cui attuazione riveste carattere di particolare urgenza e di rimodulare, sulla base di piu' approfondite valutazioni, alcuni interventi di ripristino in sicurezza delle infrastrutture ed opere pubbliche finanziate dal piano; Valutato pertanto di procedere ad una integrazione e parziale rimodulazione del Piano; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 224; Ordina: 1. E' approvata la integrazione e parziale rimodulazione del piano previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 approvato con ordinanza commissariale 13/96; tale integrazione e rimodulazione e' allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; gli interventi ivi previsti sono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 4 dell'ord. 2449/96. 2. Il presente atto comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale e' trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto. Il presidente: CHITI