IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                 IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO
   (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C.
   25 giugno 1996, n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996, n. 4)
   Vista  l'ordinanza  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno  1996  con
la  quale  il  Presidente  della  giunta  regionale e' stato nominato
commissario  delegato  per  gli  interventi  conseguenti  gli  eventi
alluvionali del 19 giugno 1996;
   Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede
che  il  commissario  delegato predisponga un piano di interventi, di
cui il Dipartimento della protezione civile prende atto  e  che  tale
piano   puo'   essere   rimodulato   in   conseguenza   di  ulteriori
accertamenti,  ferma  restando  la  presa  d'atto  del   dipartimento
protezione civile;
   Considerato  che  con  ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio
1996 e' stato approvato il piano in  questione  e  che,  in  data  17
luglio  1996  il  Dipartimento  protezione  civile  ha  comunicato la
relativa presa d'atto;
   Considerato altresi' che con la comunicazione di presa d'atto,  il
Dipartimento  protezione  civile  ha  individuato  alcuni elementi di
integrazione del piano, disponendo  che  i  medesimi  debbano  essere
acquisiti  e  tramessi entro dieci giorni dal ricevimento della presa
d'atto, avvenuta in data 17 luglio 1996;
   Visto che i suddetti elementi riguardano:
     a) i progetti di  massima  di  riassetto  territoriale,  per  la
prevenzione   del  rischio  idroeologico,  gia'  redatti  dagli  enti
interessati;
     b) gli interventi ritenuti necessari per le finalita' del piano,
ancorche' al momento privi di progettazione, per  i  quali  gli  enti
sono  disponibili  al  finanziamento con fondi del proprio bilancio a
titolo di anticipazione su futuri finanziamenti;
     c) adeguati interventi infrastrutturali a sostegno  del  settore
produttivo, individuando idonee soluzioni per la nuova localizzazione
delle aziende ubicate nei siti a rischio;
   Considerato  che  per quanto concerne gli elementi di cui al punto
c), per la complessita'  della  relativa  previsione,  e'  necessario
rinviare  alla  successiva  fase di rimodulazione del piano, prevista
dallo stesso e dalla ordinanza commissariale 13/96, mentre e'  emersa
l'esigenza  di  aggiornare  l'elenco  delle  progettazioni esecutive,
sempre finalizzate alla prevenzione, non finanziate o finanziate  con
i  fondi  di  ciascun  ente,  la  cui attuazione riveste carattere di
particolare urgenza e di rimodulare, sulla base di piu'  approfondite
valutazioni,  alcuni  interventi  di  ripristino  in  sicurezza delle
infrastrutture ed opere pubbliche finanziate dal piano;
   Valutato pertanto di procedere  ad  una  integrazione  e  parziale
rimodulazione del Piano;
   Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 224;
                               Ordina:
   1. E' approvata la integrazione e parziale rimodulazione del piano
previsto   dall'art.   3  dell'ordinanza  n.  2449/96  approvato  con
ordinanza commissariale 13/96; tale integrazione e  rimodulazione  e'
allegata  al  presente atto quale parte integrante e sostanziale; gli
interventi  ivi  previsti  sono dichiarati urgenti e indifferibili ai
sensi dell'art. 4 dell'ord. 2449/96.
   2.  Il  presente  atto  comprensivo  dell'allegato  facente  parte
integrante   e   sostanziale   e'  trasmesso  al  Dipartimento  della
protezione civile per la relativa presa d'atto.
                                                 Il presidente: CHITI