Art. 2. 1. La vigilanza in ordine alla fruizione del presente istituto e' espletata dall'Ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa e dietro richiesta dell'autorita' portuale e, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. 2. L'eventuale assunzione di nuovo personale da parte degli organismi di cui al comma 1 da' luogo alla perdita del beneficio previsto a loro favore nella suddetta tabella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1996 p. Il Ministro: GIURGOLA