Art. 2.
  1.  La  vigilanza in ordine alla fruizione del presente istituto e'
espletata  dall'Ispettorato  provinciale  del  lavoro  e  dalla  sede
provinciale   dell'INPS,   su  loro  iniziativa  e  dietro  richiesta
dell'autorita' portuale  e,  laddove  non  istituita,  dell'autorita'
marittima.
  2.  L'eventuale  assunzione  di  nuovo  personale  da  parte  degli
organismi di cui al comma 1 da'  luogo  alla  perdita  del  beneficio
previsto a loro favore nella suddetta tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1996
                                             p. Il Ministro: GIURGOLA