IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1996,
nonche'  la  legge  8  agosto  1996, n. 419, recante disposizioni per
l'assestamento del bilancio medesimo;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in  materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 e 11, con
cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione
dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1995,  n.  250,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  8  agosto  1995,  n.  349, recante, fra
l'altro, disposizioni in  materia  tributaria,  ed,  in  particolare,
l'art. 3-bis, con cui si stabilisce che:
   per  l'estinzione  dei  crediti  d'imposta  sul  valore aggiunto e
relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative  all'anno
1992  presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato
decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di
titoli  di  Stato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro e' autorizzato
ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;
   il godimento dei titoli decorre dal 1 gennaio 1996;
   la durata e' pari a dieci anni;
   l'importo  massimo  dell'emissione  non  puo'  superare  lire  400
miliardi;
   con  decreto  del  Ministro   del   tesoro   sono   stabilite   le
caratteristiche,  le  modalita'  e  le  procedure di assegnazione dei
titoli stessi;
  Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta
modificato dal decreto ministeriale n.   787532 del 24  luglio  1996,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, con il
quale, in applicazione dell'art. 3-bis del  citato  decreto-legge  n.
250  del  1995,  si  e'  provveduto  a fissare le caratteristiche dei
titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori
d'imposta  verranno  assegnati  certificati  di  credito  del  Tesoro
decennali,   con  godimento  1  gennaio  1996,  a  tasso  d'interesse
variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso,
ed,  in  particolare,  l'art.  2,  ove si prevede, tra l'altro, che i
certificati di credito verranno emessi per un importo  corrispondente
all'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  risultante dagli
elenchi  dei  contribuenti  trasmessi  dal  Ministero  delle  finanze
arrotondando,  quando  necessario,  al milione superiore l'importo di
ciascun credito;
  Viste le lettere in data 9  e  28  agosto  1996  con  le  quali  il
Ministero  delle  finanze,  in  attuazione dell'art. 3-bis del citato
decreto-legge n. 250 del  1995,  ha  trasmesso  un  apposito  elenco,
facente   parte   integrante   del   presente   decreto,  riguardante
centotrentanove contribuenti, titolari di crediti per IVA relativi al
periodo d'imposta 1992, per un totale di crediti ammessi al  rimborso
pari  a  L.  102.481.494.000,  ed ha, inoltre, fatto presente che gli
importi inclusi in  detto  elenco  inferiori  a  lire  cento  milioni
riguardano  somme  da  rimborsare  a  titolo  di interessi relativi a
crediti di ammontare superiore a tale importo,  gia'  rimborsati  dai
competenti uffici IVA e per i quali i contribuenti hanno richiesto la
sola liquidazione degli interessi;
  Ritenuto  che  occorre procedere all'emissione di una prima tranche
dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato,
di complessive lire 102.552.000.000 e  che  contro  il  rilascio  dei
suddetti  titoli  di  Stato  verra'  versato all'entrata del bilancio
statale l'importo  corrispondente  ai  crediti  d'imposta  ammessi  a
rimborso  (L.  102.481.494.000),  nonche'  l'importo di L. 70.506.000
pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare  dei  titoli
emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, e
successive modificazioni, e per le finalita' di  cui  all'art.  3-bis
del  decreto-legge  28  giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8
agosto 1995, n. 349, e' disposta l'emissione di una prima tranche  di
certificati  di  credito  del  Tesoro  al portatore, per l'importo di
nominali L. 102.552.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: dieci anni;
   godimento: 1 gennaio 1996;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006;
   tasso d'interesse semestrale: 5,50 per cento  lordo  relativamente
alla  prima  cedola,  di  scadenza  1  luglio  1996;  per  le  cedole
successive, verra' determinato con le modalita'  di  cui  al  decreto
ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse.