IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, nonche' la legge 8 agosto 1996, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio medesimo; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 e 11, con cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato; Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-bis, con cui si stabilisce che: per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione; il godimento dei titoli decorre dal 1 gennaio 1996; la durata e' pari a dieci anni; l'importo massimo dell'emissione non puo' superare lire 400 miliardi; con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi; Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 787532 del 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1 gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito; Viste le lettere in data 9 e 28 agosto 1996 con le quali il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante centotrentanove contribuenti, titolari di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 102.481.494.000, ed ha, inoltre, fatto presente che gli importi inclusi in detto elenco inferiori a lire cento milioni riguardano somme da rimborsare a titolo di interessi relativi a crediti di ammontare superiore a tale importo, gia' rimborsati dai competenti uffici IVA e per i quali i contribuenti hanno richiesto la sola liquidazione degli interessi; Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una prima tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive lire 102.552.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 102.481.494.000), nonche' l'importo di L. 70.506.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, e' disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 102.552.000.000, alle seguenti condizioni: durata: dieci anni; godimento: 1 gennaio 1996; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006; tasso d'interesse semestrale: 5,50 per cento lordo relativamente alla prima cedola, di scadenza 1 luglio 1996; per le cedole successive, verra' determinato con le modalita' di cui al decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse.