Art. 2.
  I  certificati  di  credito di cui al presente decreto hanno taglio
unitario da lire  un  milione  e  sono  rappresentati  da  titoli  al
portatore  nei  tagli  da  lire  1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50
milioni, 100 milioni, 500  milioni,  1  miliardo  e  10  miliardi  di
capitale nominale.
  Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente,
ciascuna  tranche  del  prestito  e'  rappresentata da un certificato
globale  provvisorio,  al  portatore,  di  valore  pari   all'importo
nominale   emesso,   da   custodire   nei  depositi  della  "gestione
centralizzata" in essere presso  la  Banca  d'Italia.  I  certificati
provvisori  non  hanno  circolazione  al  di  fuori del sistema della
"gestione centralizzata".
  I titoli per i quali in sede di assegnazione non e' stata richiesta
la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia  nei
depositi  della  Banca  d'Italia  di cui al comma precedente, possono
essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al
portatore.
  Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio  1995,
pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4
giugno 1993 e n. 10 del 13  gennaio  1995,  ciascun  depositante  dei
titoli  immessi  nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti
puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei
titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di  ritiro  non  possa
essere  immediatamente  soddisfatta  con  i  quantitativi disponibili
nella  "gestione  centralizzata",  la  consegna  avverra'  nei  tempi
tecnici  necessari  per  l'allestimento  e  la  spedizione dei titoli
stessi,  previo  frazionamento  del  certificato  di  cui  al   comma
precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.
  Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli
al portatore, ne' di tramutamento in nominativi.