Art. 3.
  Nei casi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta e dei
relativi  interessi  riconosciuto  ai singoli creditori d'imposta non
consenta l'assegnazione dei certificati, di cui al presente  decreto,
per  pari capitale nominale, il predetto ammontare verra' arrotondato
per eccesso al milione superiore, e per tale importo  arrotondato  si
procedera'   all'assegnazione   dei   certificati  stessi;  l'importo
corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo
assegnati e quello del credito complessivo dovra' essere versato  dai
soggetti  creditori  in  contanti,  senza  pagamento  di  dietimi  di
interesse.
  Il versamento dovra' essere  effettuato  presso  le  filiali  della
Banca  d'Italia  che  provvederanno alla costituzione dei depositi di
cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura  dei  depositi
medesimi.
  Sotto  la stessa data la Banca d'Italia, a sua volta, provvedera' a
riversare presso la sezione  di  tesoreria  provinciale  di  Roma  le
suddette somme introitate.
  La  sezione di tesoreria provinciale di Roma emettera' quietanza di
entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X,  capitolo
5100, art. 4.