Art. 3. Nei casi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta e dei relativi interessi riconosciuto ai singoli creditori d'imposta non consenta l'assegnazione dei certificati, di cui al presente decreto, per pari capitale nominale, il predetto ammontare verra' arrotondato per eccesso al milione superiore, e per tale importo arrotondato si procedera' all'assegnazione dei certificati stessi; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovra' essere versato dai soggetti creditori in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse. Il versamento dovra' essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia che provvederanno alla costituzione dei depositi di cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi medesimi. Sotto la stessa data la Banca d'Italia, a sua volta, provvedera' a riversare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate. La sezione di tesoreria provinciale di Roma emettera' quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4.