Art. 8.
  Alla  Banca  d'Italia  e'  affidata  l'esecuzione  delle operazioni
relative al pagamento degli interessi sui certificati di  credito  ed
al  rimborso,  a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le somme occorrenti per le operazioni connesse al  pagamento  delle
cedole  di  interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno  regolati
dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.
  I  certificati  provvisori  di  cui al secondo comma del precedente
art. 2 saranno consegnati all'Amministrazione  centrale  della  Banca
d'Italia - Servizio cassa centrale.
  La  consegna  dei  certificati  di  credito definitivi alle filiali
della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del Magazzino tesoro del
Provveditorato generale dello Stato.
  Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la  Banca
d'Italia  provvedera'  alla  restituzione,  previo  annullamento, dei
certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.
  Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni  di
cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di  bollo  e  da
tasse sulle concessioni governative.
  Il  corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sara',
per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi  della
legge  25  aprile  1961,  n.  355, e del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
  Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni  vigenti
in  materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in
carico delle scorte dei  titoli  di  debito  pubblico  e  dei  pieghi
valori.