Art. 02.
(( 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117,  ))
(( e' sostituito dal seguente:                                     ))
(( "Art. 4. - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:    ))
(( a) cinque unita' annue per generale di brigata, fino            ))
(( al 1999;                                                        ))
(( b) tredici unita' annue per colonnello del ruolo normale, fino  ))
(( al 1999;                                                        ))
(( c) trenta unita' annue per tenente colonnello del ruolo normale ))
(( per l'anno 1996 e fino al 2005;                                 ))
(( d) ottantacinque unita' per capitano del ruolo normale,         ))
(( nell'anno 1995, ed ottantatre unita' annue per capitano del     ))
(( ruolo normale dal 1996 al 2000.                                 ))
(( 2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ))
(( ruolo normale vengono fissate in:                               ))
(( a) settantacinque unita' per l'anno 1995;                       ))
(( b) settantatre unita' annue dal 1996 al 2000;                   ))
(( c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota   ))
(( di valutazione dell'anno di riferimento,                        ))
(( dal 2001 al 2005.                                               ))
(( 3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente      ))
(( effettivo dei carabinieri con anzianita' di grado pari o        ))
(( superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi   ))
(( al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno        ))
(( successivo al compimento della predetta anzianita'. Dal 1998 la ))
(( promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le     ))
(( stesse modalita', ma l'anzianita' richiesta e' di cinque anni". ))
(( 2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo    ))
(( 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite                 ))
(( dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.               ))
(( 3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi          ))
(( dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, ))
(( in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti     ))
(( previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento     ))
(( agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente         ))
(( previsti per ciascuna specialita'.                              ))
          Riferimenti normativi:
             -   Il   D.Lgs.  24  marzo  1993,  n.  117,  reca  norme
          sull'istituzione dei  ruoli  normale,  speciale  e  tecnico
          degli   ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
          carabinieri.