Art. 1. 1. A decorrere dal 1 giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non e' cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990. Riferimenti normativi: - Si trascrive l'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare): "3. A decorrere dal 1 settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia: a) ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica; b) ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224".