Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1  giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi
equivalenti delle Forze armate e'  attribuito,  in  sostituzione  del
trattamento  stipendiale  del livello VIII-bis di cui all'articolo 1,
comma  1,  della  legge  8  agosto  1990,  n.  231,  il   trattamento
stipendiale  corrispondente  al  IX  livello retributivo nella misura
annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non  e'  cumulabile  con
quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge
n. 231 del 1990.
          Riferimenti normativi:
             -  Si  trascrive l'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto
          1990, n.   231  (Disposizioni  in  materia  di  trattamento
          economico del personale militare):
             "3.  A  decorrere  dal 1 settembre 1990, quale ulteriore
          omogeneizzazione  stipendiale  con  le  Forze  militari  di
          polizia:
               a)  ai  tenenti  colonnelli e gradi corrispondenti che
          abbiano prestato servizio militare senza  demerito  per  15
          anni  dalla  nomina  a  tenente, e' attribuito lo stipendio
          spettante  al  colonnello   con   relative   modalita'   di
          determinazione e progressione economica;
               b)  ai  colonnelli  e gradi corrispondenti che abbiano
          prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla
          nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio  spettante  al
          generale    di    brigata   con   relative   modalita'   di
          determinazione e progressione  economica.  Tale  beneficio,
          quando  entra nel computo della liquidazione della pensione
          e dell'indennita' di buonuscita,  esclude  quello  previsto
          all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224".