Art. 2.
 
  1.  Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex"
Jugoslavia di cui all'articolo 1, e'  attribuito,  in  aggiunta  allo
stipendio   o  alla  paga  ed  altri  assegni  a  carattere  fisso  e
continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei  territori  o
nelle  acque  territoriali  della "ex" Jugoslavia e fino alla data di
uscita dai territori o dalle acque territoriali  stesse,  e  comunque
non  oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero
previsto dalle norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con  l'indennita'
di missione ridotta all'ottanta per cento.
  2.  Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al
comma 1, impiegato  a  qualsiasi  titolo  nei  territori  della  "ex"
Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con
la crisi jugoslava, e' attribuito il trattamento di missione previsto
dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.
  3.  Al  personale  della  missione  di monitoraggio della Comunita'
europea ed al personale della missione di polizia civile  dell'U.E.O.
a  Mostar,  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' attribuito, in luogo del  trattamento  economico  previsto
dalla  legge  8  luglio  1961,  n.  642,  il  trattamento di missione
all'estero di  cui  al  regio  decreto  3  giugno  1926,  n.  941,  e
successive integrazioni e modificazioni, con l'indennita' di missione
ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o
meno al contingente militare di cui al comma 1.
  4.  Al  personale  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 viene attribuito il
trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301,
ragguagliandosi  il  massimale  assicurativo  minimo  al  trattamento
economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.
  5.  Al  personale  militare  di  cui  al presente articolo, qualora
impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di  prigionia  o
disperso,  continua  ad essere attribuito il trattamento economico ed
assicurativo di cui ai precedenti commi, nonche' lo stipendio  e  gli
altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in
stato  di  prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini
del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianita'.
  6. In caso di decesso del personale militare  di  cui  al  presente
articolo  per  causa  di  servizio,  connesso  all'espletamento della
missione nella "ex" Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3
giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita'  dello  stesso  personale
per  la  medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione
privilegiata  ordinaria  di  cui  al  testo  unico  delle  norme  sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre  1973,  n.  1092.  Tali  trattamenti  previsti per i casi di
decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo  di  cui
al  comma  1,  nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti,  rispettivamente,  dalla  legge  3
giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n.
1345,  convertito  dalla  legge  5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti  dall'ordinamento
vigente.
  7.  Al personale militare di cui al presente articolo si applica il
codice penale militare di pace.
  8. Al personale militare, ai fini del rilascio  del  passaporto  di
servizio,  non  si  applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera
b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
 
          Riferimenti normativi:
             - La legge n. 642/1961, concerne: "Trattamento economico
          del    personale    dell'Esercito,    della    Marina     e
          dell'Aeronautica  destinato  isolatamente all'estero presso
          delegazioni e rappresentanze militari, ovvero presso  enti,
          comandi od organismi internazionali.
             -   Il   R.D.  n.  941/1926,  concerne:  "Indennita'  al
          personale dell'amministrazione dello  Stato  incaricato  di
          missioni all'estero".
             -  La  legge  n. 301/1982, concerne: "Norme a tutela del
          personale militare in servizio per conto dell'ONU  in  zone
          di intervento".
             -  Si  trascrive l'art. 3 della legge n. 308/1981 (Norme
          in favore dei militari di leva e di  carriera  appartenenti
          alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente
          ordinati,  infortunati  o  caduti  in  servizio  e dei loro
          superstiti):
             "Art. 3. - La pensione spettante in  base  alle  vigenti
          disposizioni  alle  vedove  e agli orfani degli ufficiali e
          dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di  polizia
          e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  caduti vittime del
          dovere in servizio di ordine pubblico  o  di  vigilanza  ad
          infrastrutture  civili  e militari, ovvero in operazioni di
          soccorso  e'  stabilita  in  misura  pari  al   trattamento
          complessivo  di attivita' percepito dal congiunto all'epoca
          del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura  pari  al
          trattamento    complessivo    di    attivita'   del   grado
          immediatamente superiore a quello rivestito  dal  congiunto
          all'epoca   del   decesso,   ivi  compresi  gli  emolumenti
          pensionabili, con esclusione delle  quote  di  aggiunta  di
          famiglia  e  dell'indennita'  integrativa speciale che sono
          corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
            Per le vedove e gli orfani militari di truppa delle Forze
          armate, dei Corpi di polizia e del  Corpo  forestale  dello
          Stato,  caduti  vittime  del  dovere  in servizio di ordine
          pubblico  o  di  vigilanza  ad  infrastrutture   civili   e
          militari,  ovvero  in  operazioni  di soccorso, la pensione
          privilegiata ordinaria, spettante secondo  le  disposizioni
          vigenti,   e'  liquidata  sulla  base  della  misura  delle
          pensioni privilegiate di cui alla tabella  B  annessa  alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.
             E'  fatto  salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge
          24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni,  e,  se
          piu'  favorevole,  quanto  previsto  dalla legge 17 ottobre
          1967,  n.  974.  Ai  titolari  di  pensione,  ai  sensi  di
          quest'ultima  legge,  va attribuito, se piu' favorevole, il
          trattamento previsto dalla presente legge.
             La  pensione spettante, in mancanza della vedova o degli
          orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati  ai
          commi  precedenti  e'  liquidata  applicando le percentuali
          previste dalle norme in vigore sul trattamento  complessivo
          di cui ai commi stessi.
             Il  trattamento  speciale di pensione di cui al presente
          articolo sara' riliquidato  in  relazione  alle  variazioni
          della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
          economici  attribuiti  ai militari in attivita' di servizio
          di  grado  corrispondente  a  quello  posto  a   base   del
          trattamento pensionistico".
             -  Il  D.P.R.  n.  1092/1973  concerne: "Aprovazione del
          testo unico delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei
          dipendenti civili e militari dello Stato".
             -  Il  R.D.L.  n. 1345/1926 riguarda: "Concessione di un
          indennizzo  privilegiato  aeronautico  ai   militari   resi
          inabili  in  seguito  ad  incidenti  di  volo e, in caso di
          morte, alle loro famiglie".
             - La lettera b) dell'art. 3  della  legge  n.  1185/1967
          (Norme sui passaporti), e' la seguente:
             "Non possoono ottenere il passaporto:
            a) (omissis);
               b)  i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
          l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non
          e'  necessaria  quando  il  richiedente   abbia   l'assenso
          dell'altro  genitore  legittimo  da  cui non sia legalmente
          separato e che dimori nel territorio della Repubblica;".