Art. 2. 1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'articolo 1, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennita' di missione ridotta all'ottanta per cento. 2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, e' attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero. 3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunita' europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennita' di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1. 4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti. 5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianita'. 6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. 8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
Riferimenti normativi: - La legge n. 642/1961, concerne: "Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni e rappresentanze militari, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. - Il R.D. n. 941/1926, concerne: "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missioni all'estero". - La legge n. 301/1982, concerne: "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento". - Si trascrive l'art. 3 della legge n. 308/1981 (Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti): "Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attivita' del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, e' liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se piu' favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge. La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico". - Il D.P.R. n. 1092/1973 concerne: "Aprovazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato". - Il R.D.L. n. 1345/1926 riguarda: "Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie". - La lettera b) dell'art. 3 della legge n. 1185/1967 (Norme sui passaporti), e' la seguente: "Non possoono ottenere il passaporto: a) (omissis); b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;".