Art. 5.
 
  1.  All'onere  derivante dal presente decreto, valutato in lire 240
miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.
  2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina  senza  piombo  (codice  NC
2710  00  27, 2710 00 29 e 2710 00 32) e' aumentata da L. 1.003.480 a
L. 1.022.280 per mille litri.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino  al  giorno
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   adottato   su   proposta    delle
amministrazioni  interessate, con il quale si dichiara la conclusione
della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la  data
del 31 dicembre 1996.