Art. 2
 1. Le  regioni  e  le  province  autonome  vigilano  sulla  corretta
applicazione,  da  parte delle unita' sanitarie locali e dei soggetti
erogatori, pubblici e privati, del sistema di remunerazione  mediante
tariffe predeterminate per prestazione.
 2.   Al   fine   di  consentire  l'acquisizione  delle  informazioni
necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni  e  le
province  autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanita' i
propri  provvedimenti   di   determinazione   delle   tariffe   delle
prestazioni oggetto del presente decreto, corredati dei relativi dati
di   riferimento   sui   costi,  entro  sessanta  giorni  dalla  loro
approvazione.