Art. 2 1. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione, da parte delle unita' sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate per prestazione. 2. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanita' i propri provvedimenti di determinazione delle tariffe delle prestazioni oggetto del presente decreto, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.