Art. 3
 1.  L'elenco   delle   prestazioni   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale  erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
contenuto nell'allegato 1 al presente decreto puo' essere  aggiornato
dal  Ministro  della  sanita',  per  le esigenze della programmazione
sanitaria e per gli adeguamenti  conseguenti  all'introduzione  delle
innovazioni  tecnologiche, anche sulla base di eventuali segnalazioni
da parte delle regioni e delle province autonome.  Gli  aggiornamenti
sono  adottati  con  le  stesse  modalita'  seguite  per  il presente
decreto.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 262.