Art. 3 1. L'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale contenuto nell'allegato 1 al presente decreto puo' essere aggiornato dal Ministro della sanita', per le esigenze della programmazione sanitaria e per gli adeguamenti conseguenti all'introduzione delle innovazioni tecnologiche, anche sulla base di eventuali segnalazioni da parte delle regioni e delle province autonome. Gli aggiornamenti sono adottati con le stesse modalita' seguite per il presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 1996 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 262.