Art. 2.
  1. Sono organi dell'ente  Parco  nazionale  dell'Arcipelago  de  La
Maddalena:
    a) il presidente;
    b) il consiglio direttivo;
    c) la giunta esecutiva;
    d) il collegio dei revisori dei conti;
    e) la comunita' del Parco.
  2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente
articolo  e'  effettuata  secondo  le  disposizioni  e  le  modalita'
previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.
  3. Il consiglio direttivo dell'ente  Parco  dell'Arcipelago  de  La
Maddalena  individua  la sede dell'ente stesso, entro sessanta giorni
dal suo insediamento.
  4. L'ente  Parco  puo'  avvalersi  di  personale  in  posizione  di
comando,  nonche'  di  mezzi  e  strutture messi a disposizione dalla
regione autonoma della Sardegna, dalla provincia  di  Sassari,  dagli
enti  locali,  da  altri enti pubblici, secondo le procedure previste
dalle vigenti disposizioni di legge.