Art. 2. 1. Sono organi dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del Parco. 2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991. 3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco dell'Arcipelago de La Maddalena individua la sede dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. 4. L'ente Parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione autonoma della Sardegna, dalla provincia di Sassari, dagli enti locali, da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.