Art. 3.
  1.  Costituiscono  entrate  dell'ente   Parco   da   destinare   al
conseguimento dei fini istitutivi:
    a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
     b) i contributi della regione e degli enti pubblici;
    c)  i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di
cui all'art. 3 della legge  2  agosto  1982,  n.  512,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    d) gli eventuali redditi patrimoniali;
    e)  i  canoni  delle concessioni previste dalla legge, i proventi
dei diritti di ingresso e di privativa e le altre  entrate  derivanti
dai servizi resi;
    f) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
    g)  i  proventi  delle  sanzioni  derivanti da inosservanza delle
norme regolamentari;
    h) ogni  altro  provente  acquisito  in  relazione  all'attivita'
dell'ente Parco.
  2.  I  contributi  ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.