Art. 4.
  1. La gestione provvisoria del Parco, fino  alla  costituzione  del
consiglio  direttivo  dell'ente  Parco,  e'  affidata  ad un apposito
comitato di gestione cosi' costituito:
    a) il presidente nominato dal  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa
con la regione autonoma della Sardegna;
    b)  cinque  rappresentanti su designazione del consiglio comunale
de La Maddalena, uno dei quali e' il sindaco pro-tempore;
    c) un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente;
    d)  un  rappresentante  nominato  dal  Ministero  delle   risorse
agricole, alimentari e forestali;
    e)  un  rappresentante  nominato  dalla  regione  autonoma  della
Sardegna;
    f) un rappresentante delle associazioni scientifiche;
    g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste.
  2. Per quanto non  specificato  nel  presente  decreto  valgono  le
disposizioni  di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge
4 gennaio 1994, n. 10.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  BARATTA, Ministro dell'ambiente
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 239