Art. 4. 1. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione del consiglio direttivo dell'ente Parco, e' affidata ad un apposito comitato di gestione cosi' costituito: a) il presidente nominato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna; b) cinque rappresentanti su designazione del consiglio comunale de La Maddalena, uno dei quali e' il sindaco pro-tempore; c) un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente; d) un rappresentante nominato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; e) un rappresentante nominato dalla regione autonoma della Sardegna; f) un rappresentante delle associazioni scientifiche; g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste. 2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 4 gennaio 1994, n. 10. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARATTA, Ministro dell'ambiente Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 239