ALLEGATO A (previsto dall'art. 1, comma 6) MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DE LA MADDALENA Art. 1. Norme di salvaguardia Fatte salve le modalita' operative concernenti le utilizzazioni del territorio per esigenze di carattere militare, di competenza dell'Amministrazione Difesa, l'area del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, cosi' come delimitata nella cartografia allegata, e' suddivisa, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 394/1991, nelle seguenti macro zone: area terrestre e area marina. L'area del Parco, per la parte terrestre, e' suddivisa nelle seguenti zone (vedi cartografia allegata): Zona Ta: di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione; Zona Tb: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggiore grado di antropizzazione; Zona Tc: con accentuato grado di antropizzazione. L'area del Parco, per la parte marina, e' suddivisa nelle seguenti aree: Zona Ma: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente e' limitato; Zona Mb: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente e' autorizzato secondo determinate modalita'. Nelle zone Ta dell'area terrestre del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietati: la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione; l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti; l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile; le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni; la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attivita' scientifiche effettuate anche da amatori purche' all'uopo autorizzati; l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole; l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; l'apertura e l'esercizio di cave e miniere; il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali; lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; il pascolo; il prelievo delle uova; l'abbandono di qualunque oggetto; la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni; l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani e inerti; l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco; la realizzazione di nuovi edifici; la realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilita'. Sono consentiti: l'accesso ai residenti nell'area del Parco nazionale per l'esercizio dei diritti di usi civici; visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco. Nelle zone Tb dell'area terrestre del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietati: la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione; l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti; l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile; le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni; la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attivita' scientifiche effettuate anche da amatori purche' all'uopo autorizzati; l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole; l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; l'apertura e l'esercizio di cave e miniere; la realizzazione di nuovi edifici: la ristrutturazione delle costruzioni di proprieta' demaniale per uso turistico residenziale anche legata all'attivita' di ricerca; fermo restando che tali strutture possono essere recuperate e ristrutturate per usi di interesse generale compatibili. Sono consentiti: le escursioni su tutte le isole dell'Arcipelago, ad eccezione delle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini. In tali aree, in determinati periodi, sono consentite visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco; il prelievo dei soli materiali lapidei necessari ai restauri conservativi e particolari opere monumentali e/o di arredo urbano, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco. Nelle zone Tc dell'area terrestre valgono le norme vigenti fino all'entrata in vigore del piano del Parco. Nelle zone Ma dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena vigono i divieti stabiliti per le zone Mb ed i seguenti ulteriori divieti: la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata; l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca e studi, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco; la navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentati di navi e di natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attivita' di sorveglianza e di soccorso; l'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche fisiche e biologiche delle acque nonche' l'immissione di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; le attivita' che possano arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalita' di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area; l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali; l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonche' di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessita' inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco. In tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione e regolamentazione dell'organismo di gestione del Parco, ormeggi tramite gavitelli e boe. Nelle zone Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietate: l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali; l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; la pesca subacquea non regolamentata; l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonche' di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessita' inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco; la pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad 1 km, salvo norme regionali piu' restrittive. Sono consentiti: le attivita' di pesca, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla capitaneria di Porto, per la pesca professionale riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale; la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori; la pesca subacquea, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco che ne determinera' i criteri con priorita' ai residenti de La Maddalena. la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo oltre i 300 m dalla costa; in tutta l'area, evidenziata dal tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sara' rispettata la velocita' massima di 15 nodi. Tutte le compagnie di navigazione che effettuano servizi di linea per i collegamenti con la Sardegna e con la Corsica, le navi da crociera, le compagnie di navigazione con sede nel territorio del Parco che effettuano servizi commerciali seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta dal tratteggio verticale; la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 m dalla costa ai residenti e a tutti coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco. In prossimita' di zone di particolare interesse, o al fine di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia verra' proibito l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui utilizzo sara' regolamentato dall'organismo di gestione del Parco. Resta fermo, comunque, il limite di velocita', entro i 300 m della costa di 7 nodi. Allo scopo di controllare e regolare il flusso turistico giornaliero e il traffico delle imbarcazioni per il trasporto turistico sulle isole dell'Arcipelago, tutte le armatorie dotate di apposito permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco, dovranno preventivamente concordare con lo stesso i percorsi, gli itinerari, gli orari di partenza e di arrivo. In attesa di apposita normativa regolamentare, l'attivita' di trasporto con unita' da traffico e da noleggio sara' svolta dagli operatori in possesso di regolare autorizzazione rilasciata entro il 31 dicembre 1995, come risultante dalle relative certificazioni. Nell'affidamento dei nuovi permessi, sara' data priorita' ai consorzi di operatori con sede nel territorio del Parco. I nuovi permessi saranno assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75% del servizio, secondo le modalita' che saranno stabilite dall'organismo di gestione del Parco tenuto conto delle necessita' delle armatorie frontaliere sulla base della stagionalita' e del numero di visitatori. L'attivita' dei centri di immersione subacquea sara' svolta prioritariamente da soggetti residenti a la Maddalena, che dovranno conseguire il raggiungimento del 75% dei permessi assegnati dall'organismo di gestione del Parco. Art. 2. Regime autorizzativo generale Ferme le disposizioni vigenti che disciplinano la realizzazione delle opere destinate alla difesa militare, su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, salvo quanto disposto dal precedente art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco: i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto; le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto; i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena vengono autorizzate dall'autorita' competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia. Art. 3. Modalita' di richiesta di autorizzazioni L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco per quanto disposto dal precedente art. 1 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente delle seguenti condizioni: a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri comprese le eventuali prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; b) l'autorizzazione e' rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone Tb, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui al precedente art. 2, comma 2, debbono essere trasmesse all'ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine puo' essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessita' istruttorie; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata. Art. 4. Sorveglianza Tranne che per le attivita' connesse alla utilizzazione dell'area per fini militari, la sorveglianza delle zone terrestri, di cui al precedente art. 1, e' affidata al Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna, eventualmente coadiuvato da personale del Corpo forestale dello Stato mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il Ministero competente, previo benestare della regione autonoma della Sardegna, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/1991. La sorveglianza delle zone marine, di cui al precedente art. 1, e' esercitata dalle capitanerie di Porto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna secondo le rispettive competenze, nonche' dalle altre Forze di polizia. ----> Vedere PLANIMETRIE da Pag. 6 a Pag. 14 della G.U. <----