(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                                      (previsto dall'art. 1, comma 6)
MISURE  DI  SALVAGUARDIA  DEL  PARCO  NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DE LA
MADDALENA
                               Art. 1.
                        Norme di salvaguardia
   Fatte salve le modalita' operative  concernenti  le  utilizzazioni
del  territorio  per  esigenze  di  carattere militare, di competenza
dell'Amministrazione   Difesa,    l'area    del    Parco    nazionale
dell'Arcipelago   de   La  Maddalena,  cosi'  come  delimitata  nella
cartografia allegata, e' suddivisa, ai sensi dell'art. 12 della legge
n. 394/1991, nelle seguenti macro zone: area terrestre e area marina.
   L'area del Parco, per  la  parte  terrestre,  e'  suddivisa  nelle
seguenti zone (vedi cartografia allegata):
    Zona  Ta:  di  rilevante  interesse naturalistico, con limitato o
inesistente grado di antropizzazione;
    Zona Tb: di rilevante interesse  naturalistico,  paesaggistico  e
storico o con maggiore grado di antropizzazione;
    Zona Tc: con accentuato grado di antropizzazione.
   L'area del Parco, per la parte marina, e' suddivisa nelle seguenti
aree:
    Zona  Ma:  di  rilevante  interesse  naturalistico nella quale il
rapporto tra uomo e ambiente e' limitato;
    Zona Mb: di rilevante  interesse  naturalistico  nella  quale  il
rapporto  tra  uomo  e  ambiente  e'  autorizzato secondo determinate
modalita'.
   Nelle  zone   Ta   dell'area   terrestre   del   Parco   nazionale
dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietati:
    la  cattura,  l'uccisione,  il  danneggiamento, il disturbo delle
specie animali;
    la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in
pericolo di estinzione;
    l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
    l'introduzione  di  specie  animali  estranee  ai  luoghi  e   in
contrasto con la fauna esistente o compatibile;
    le  opere  che  comportino  modifiche  permanenti al regime delle
acque, fatte  salve  le  opere  necessarie  per  la  sicurezza  delle
popolazioni;
    la  raccolta  di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di
quanto necessario per le attivita' scientifiche effettuate  anche  da
amatori purche' all'uopo autorizzati;
    l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
    l'accesso  nelle  aree  di  nidificazione coloniale degli uccelli
marini;
    l'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
    il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade  comunali  e
vicinali  gravate  dai servizi di pubblico passaggio e privato, fatta
eccezione  per   i   mezzi   di   servizio   e   per   le   attivita'
agro-silvo-pastorali;
    lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
    il pascolo;
    il prelievo delle uova;
    l'abbandono di qualunque oggetto;
    la  realizzazione  di  opere  che comportino la modificazione del
regime delle acque fatte salve le opere necessarie per  la  sicurezza
delle popolazioni;
    l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani e inerti;
    l'apposizione  di  cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque
natura e scopo con esclusione della segnaletica stradale di cui  alla
normativa vigente e di quella informativa del Parco;
    la realizzazione di nuovi edifici;
    la   realizzazione   di   nuove  opere  infrastrutturali  per  la
mobilita'.
   Sono consentiti:
    l'accesso  ai  residenti  nell'area  del  Parco   nazionale   per
l'esercizio dei diritti di usi civici;
    visite  guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione
del Parco.
   Nelle  zone   Tb   dell'area   terrestre   del   Parco   nazionale
dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietati:
    la  cattura,  l'uccisione,  il  danneggiamento, il disturbo delle
specie animali;
    la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in
pericolo di estinzione;
    l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
    l'introduzione  di  specie  animali  estranee  ai  luoghi  e   in
contrasto con la fauna esistente o compatibile;
    le  opere  che  comportino  modifiche  permanenti al regime delle
acque, fatte  salve  le  opere  necessarie  per  la  sicurezza  delle
popolazioni;
    la  raccolta  di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di
quanto necessario per le attivita' scientifiche effettuate  anche  da
amatori purche' all'uopo autorizzati;
    l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
    l'accesso  nelle  aree  di  nidificazione coloniale degli uccelli
marini;
    l'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
    la realizzazione di  nuovi  edifici:  la  ristrutturazione  delle
costruzioni  di  proprieta'  demaniale per uso turistico residenziale
anche legata  all'attivita'  di  ricerca;  fermo  restando  che  tali
strutture  possono  essere  recuperate  e  ristrutturate  per  usi di
interesse generale compatibili.
   Sono consentiti:
    le escursioni su tutte le  isole  dell'Arcipelago,  ad  eccezione
delle  aree  di nidificazione coloniale degli uccelli marini. In tali
aree, in determinati periodi, sono consentite visite guidate,  previa
autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
    il  prelievo  dei  soli  materiali  lapidei necessari ai restauri
conservativi e particolari opere monumentali e/o  di  arredo  urbano,
previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.
   Nelle  zone  Tc  dell'area terrestre valgono le norme vigenti fino
all'entrata in vigore del piano del Parco.
   Nelle zone Ma dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago
de La Maddalena vigono i divieti  stabiliti  per  le  zone  Mb  ed  i
seguenti ulteriori divieti:
    la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
    l'immersione  con  apparecchi  autorespiratori,  fatte  salve  le
immersioni  effettuate  per  motivi  di  ricerca  e   studi,   previa
autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
    la  navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentati di navi e
di natanti di  qualsiasi  genere  e  tipo,  fatta  eccezione  per  le
attivita' di sorveglianza e di soccorso;
    l'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle
caratteristiche  chimiche  fisiche  e  biologiche delle acque nonche'
l'immissione di rifiuti e di sostanze solide che possano  modificare,
anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
    le  attivita'  che  possano arrecare danno, intralcio o turbativa
alla realizzazione delle finalita' di studio e di ricerca scientifica
da attuarsi nell'area;
    l'asportazione,  anche  parziale,  e  il   danneggiamento   delle
formazioni litologiche e minerali;
    l'approdo  nelle  aree  di  nidificazione coloniale degli uccelli
marini;
    l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo  distruttivo,  nonche'  di
sostanze  tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessita'
inerenti  lavori  di  interesse   pubblico,   previa   autorizzazione
dell'organismo di gestione del Parco.
   In  tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione
e regolamentazione dell'organismo  di  gestione  del  Parco,  ormeggi
tramite gavitelli e boe.
   Nelle zone Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago
de La Maddalena sono vietate:
    l'asportazione,   anche   parziale,  e  il  danneggiamento  delle
formazioni litologiche e minerali;
    l'approdo nelle aree di  nidificazione  coloniale  degli  uccelli
marini;
    la pesca subacquea non regolamentata;
    l'utilizzo  di  armi,  di qualsiasi mezzo distruttivo, nonche' di
sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per  necessita'
inerenti   lavori   di   interesse  pubblico,  previa  autorizzazione
dell'organismo di gestione del Parco;
    la pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi  derivanti  di
lunghezza superiore ad 1 km, salvo norme regionali piu' restrittive.
   Sono consentiti:
    le  attivita'  di  pesca,  secondo  quanto previsto dalla vigente
normativa in  materia  di  pesca,  previa  autorizzazione  rilasciata
dall'organismo  di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla
capitaneria  di  Porto,  per  la  pesca  professionale  riservata  ai
pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale;
    la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori;
    la    pesca    subacquea,    previa   autorizzazione   rilasciata
dall'organismo di gestione del Parco che ne  determinera'  i  criteri
con priorita' ai residenti de La Maddalena.
    la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni
genere e tipo oltre i 300 m dalla costa; in tutta l'area, evidenziata
dal  tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sara'
rispettata la velocita' massima di 15 nodi.  Tutte  le  compagnie  di
navigazione che effettuano servizi di linea per i collegamenti con la
Sardegna  e  con  la  Corsica,  le  navi da crociera, le compagnie di
navigazione  con sede nel territorio del Parco che effettuano servizi
commerciali seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta  dal
tratteggio verticale;
    la  navigazione,  la  sosta,  l'ancoraggio e l'ormeggio di navi e
natanti di ogni genere e tipo entro i 300 m dalla costa ai  residenti
e  a  tutti  coloro  che siano muniti di regolare permesso rilasciato
dall'organismo di gestione del  Parco.  In  prossimita'  di  zone  di
particolare  interesse,  o al fine di evitare il danneggiamento delle
praterie di Posidonia verra' proibito l'uso di  ancore  e  assicurato
l'ormeggio   tramite   gavitelli   e   boe   il  cui  utilizzo  sara'
regolamentato dall'organismo di gestione del Parco.
   Resta fermo, comunque, il limite di velocita', entro i 300 m della
costa di 7 nodi.
   Allo  scopo  di  controllare  e  regolare  il   flusso   turistico
giornaliero  e  il  traffico  delle  imbarcazioni  per  il  trasporto
turistico sulle isole dell'Arcipelago, tutte le armatorie  dotate  di
apposito  permesso  rilasciato  dall'organismo di gestione del Parco,
dovranno preventivamente concordare con lo  stesso  i  percorsi,  gli
itinerari, gli orari di partenza e di arrivo.
   In  attesa  di  apposita  normativa  regolamentare, l'attivita' di
trasporto con unita' da traffico e da  noleggio  sara'  svolta  dagli
operatori  in possesso di regolare autorizzazione rilasciata entro il
31 dicembre 1995,  come  risultante  dalle  relative  certificazioni.
Nell'affidamento dei nuovi permessi, sara' data priorita' ai consorzi
di  operatori  con  sede  nel  territorio del Parco. I nuovi permessi
saranno  assegnati  ai  residenti  nell'area  del   Parco   fino   al
raggiungimento del 75% del servizio, secondo le modalita' che saranno
stabilite  dall'organismo  di  gestione  del Parco tenuto conto delle
necessita' delle armatorie frontaliere sulla base della stagionalita'
e del numero di visitatori.
   L'attivita'  dei  centri  di  immersione  subacquea  sara'  svolta
prioritariamente  da  soggetti residenti a la Maddalena, che dovranno
conseguire  il  raggiungimento  del  75%   dei   permessi   assegnati
dall'organismo di gestione del Parco.
                               Art. 2.
                    Regime autorizzativo generale
   Ferme  le  disposizioni  vigenti che disciplinano la realizzazione
delle opere destinate alla difesa militare, su  tutto  il  territorio
del  Parco  nazionale  dell'Arcipelago  de La Maddalena, salvo quanto
disposto dal  precedente  art.  1  sono  fatte  salve  le  previsioni
contenute negli strumenti urbanistici comunali.
   Sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:
    i   nuovi   strumenti   urbanistici   generali   o   quelli   non
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
    le  eventuali  varianti,  totali  o  parziali,   agli   strumenti
urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
    i  piani  attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C",
"D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui  al  decreto  ministeriale
del  2  aprile  1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli
per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva  alla  data
di  emanazione  del  presente  decreto,  non  si sia ancora proceduto
all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di  urbanizzazione
primaria o di singoli insediamenti.
   Le  utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del
Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena  vengono  autorizzate
dall'autorita'  competente  territorialmente,  secondo  le  normative
regionali vigenti in materia.
                               Art. 3.
              Modalita' di richiesta di autorizzazioni
   L'eventuale rilascio di autorizzazioni da  parte  dell'ente  Parco
per quanto disposto dal precedente art. 1 e' subordinato al rispetto,
da parte del richiedente delle seguenti condizioni:
     a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno
essere  corredati  da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri
comprese   le   eventuali   prescrizioni   da   parte   degli    enti
istituzionalmente  competenti per territorio secondo quanto richiesto
dalla normativa vigente;
     b) l'autorizzazione e' rilasciata, per le opere che  interessano
esclusivamente le aree ricadenti nelle zone Tb, entro sessanta giorni
dalla  ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua
parte; tale termine potra' essere prorogato, per una sola  volta,  di
ulteriori  trenta  giorni  per  necessita'  di istruttoria; decorsi i
predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.
    Le richieste di autorizzazione concernenti gli  atti  di  cui  al
precedente  art.  2, comma 2, debbono essere trasmesse all'ente Parco
prima della  loro  definitiva  approvazione  e  dopo  che  sia  stato
compiuto  ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le
autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni  dalla  ricezione
della   richiesta   corredata   da   copia  di  tutti  gli  atti  del
procedimento. Tale termine puo' essere prorogato per una  sola  volta
per  ulteriori  sessanta giorni per necessita' istruttorie; decorsi i
predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.
                               Art. 4.
                            Sorveglianza
  Tranne che per le attivita' connesse alla  utilizzazione  dell'area
per  fini  militari,  la sorveglianza delle zone terrestri, di cui al
precedente art. 1, e'  affidata  al  Corpo  forestale  della  regione
autonoma  della  Sardegna,  eventualmente coadiuvato da personale del
Corpo forestale dello Stato mediante appositi accordi raggiunti nelle
forme di legge con il Ministero competente,  previo  benestare  della
regione  autonoma  della  Sardegna,  nelle  forme e nei modi previsti
dall'art. 21 della legge n. 394/1991.
   La sorveglianza delle zone marine, di cui al precedente art. 1, e'
esercitata dalle capitanerie di Porto, ai sensi dell'art.  19,  comma
7,  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, e dal Corpo forestale e di
vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna secondo le
rispettive competenze, nonche' dalle altre Forze di polizia.

   ---->  Vedere PLANIMETRIE da Pag. 6 a Pag. 14 della G.U.  <----