(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 6.
                    Finanziamento delle attivita'
Comma 1.
   La   Fondazione   provvede   alla   realizzazione   degli    scopi
istituzionali con:
    i  redditi  e  le  rendite della gestione del proprio patrimonio,
dopo aver accantonato una quota non  inferiore  al  10%  dei  redditi
lordi  ad  una  riserva finalizzata alle sottoscrizioni di aumenti di
capitale della Societa' bancaria conferitaria e dopo aver detratto le
spese di funzionamento;
    gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita'  non  destinati
ad incremento del patrimonio.
Comma 2.
   La  Fondazione destina una quota, non inferiore ad un quindicesimo
dei  propri  redditi,  al   netto   delle   spese   di   gestione   e
dell'accantonamento  a  riserva  sopra  precisato,  al  perseguimento
dell'interesse pubblico di solidarieta' sociale ai sensi della  legge
11 agosto 1991, n. 266.
                              Art. 14.
                 Composizione, requisiti e decadenza
   (Omissis).
Comma 2.
   I componenti il consiglio devono essere scelti tra i soci, persone
fisiche,  devono  avere  piena capacita' civile, indiscussa probita',
possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla  legge  per  gli
esponenti degli enti creditizi e devono essere scelti secondo criteri
di  professionalita' e di competenza, preferibilmente tra persone che
abbiano maturato una adeguata esperienza nei  settori  di  intervento
della Fondazione, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, dello
statuto sociale.
  (Omissis).