Art. 9. 1. I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai Sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite l'ufficio di gabinetto, cui debbono essere inoltrati dai competenti uffici. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 1996 Il Ministro: BURLANDO Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 118