Art. 9.
  1.  I   provvedimenti   relativi   alle   materie   attribuite   ai
Sottosegretari  di  Stato  sono  trasmessi agli stessi, per la firma,
tramite l'ufficio di gabinetto,  cui  debbono  essere  inoltrati  dai
competenti uffici.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 luglio 1996
                                                Il Ministro: BURLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 118