(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
 
                           REGIONE TOSCANA
         UFFICIO DEL COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI
                         DEL 19 GIUGNO 1996
 
   L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno ..................
del mese di ............  in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del
commissario in piazza Duomo n. 13
 
                                 fra
 
   Fontanelli Paolo, nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953,
in qualita' di sub-commissario delegato agli interventi di  emergenza
urgenti  ed  indifferibili  finalizzati al soccorso delle popolazioni
residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo  Garfagnana,
Forte   dei   Marmi,  Gallicano,  Pietrasanta,  Seravezza,  Stazzema,
Vergemoli, Aulla, Massa e  Montignoso,  nominato  con  ordinanza  del
commissario  n.  4  del 28 giugno 1996 in conformita' con l'ordinanza
del Dipartimento della protezione civile  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla
stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. ..........
del ....................................   codice fiscale 94068020480
 
                                  e
 
   la comunita' montana della Garfagnana in  persona  del  presidente
sig.  Francesco Pifferi, nato a Camporgiano (Lucca) il 2 gennaio 1961
ed ivi residente. Codice fiscale 00410790463
 
                              Premesso
 
   che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per  gli
eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa
Carrara   ha   approvato  il  piano  di  interventi  infrastrutturali
d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3
dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96;
   che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il  D.P.C.  ha
preso  atto  del  piano  e  che pertanto questo e' divenuto esecutivo
dalla medesima data;
   che il  predetto  piano  prevede  al  paragrafo  7  una  serie  di
attivita' progettuali finalizzate al riassetto complessivo delle aree
colpite  dagli  eventi alluvionali e tali da indicare tutte le azioni
da assumere con i relativi costi e le articolazioni esecutive;
   che fra le suddette iniziative progettuali e' compresa la seguente
opera:
    verifica dei dissesti franosi in atto  o  potenziali  sui  centri
abitati;
   Tutto  cio'  premesso  ed  introdotto nella presente convenzione a
farne parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto
segue:
 
                               Art. 1.
 
   Il  commissario  affida  alla  comunita'  montana della Garfagnana
l'incarico  per  la  verifica  delle  condizioni  di  stabilita'  dei
versanti in funzione della prevenzione di dissesti sui centri abitati
e  progetto  di  fattibilita'  degli  interventi  necessari. Il tutto
relativo al territorio di competenza della comunita' montana.
 
                               Art. 2.
 
   Per  l'espletamento  dell'incarico  la  comunita'  montana   fara'
riferimento   al  referente  tecnico  dell'ufficio  del  commissario,
dott.ssa Maria Sargentini.
   L'ente incaricato si obbliga alla rigorosa osservanza delle  norme
di  regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato
approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1985, n. 350, e legge  2
giugno 1995, n. 216.
   In  merito  alla  progettazione per ogni singolo intervento l'ente
incaricato dovra' fornire:
    schedatura  dei  dissesti   (sopralluoghi,   predisposizione   di
archivio informativo e cartografico);
    rilievi topografici e restituzione cartografica di dettaglio;
    rilievo geologico, geomorfologico, analisi strutturale e relativa
elaborazione dati;
    progettazione di fattibilita'.
 
                               Art. 3.
 
   Gli  elaborati  progettuali  completi  dovranno  essere consegnati
all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 settembre 1996.
   Qualora la presentazione dei progetti  fosse  ritardata  oltre  il
termine  sopra  fissato  il commissario potra' dichiarare rescissa la
convenzione e restera' libero da ogni impegno verso l'ente incaricato
inadempiente senza che quest'ultimo possa  pretendere  indennizzi  di
sorta.
 
                               Art. 4.
 
   L'ente  incaricato  si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le
modifiche che siano  ritenute  necessarie  a  giudizio  insindacabile
dell'ufficio  del commissario senza che cio' dia diritto a speciali o
maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti
nell'impostazione  progettuale  determinati  da   nuove   o   diverse
esigenze,  all'ente  incaricato  spettano  le competenze nella misura
prevista per le varianti in corso d'opera. Spetta all'ente incaricato
l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri di legge intendendosi  il
tutto  comprensivo nelle aliquote afferenti ai progetti di massima ed
esecutivi.
 
                               Art. 5.
 
   Per  l'incarico  di progettazione di cui all'art. 1 e' corrisposto
all'ente  incaricato  un  compenso  determinato   e   concordato   in
complessive  L. 98.018.228 che comprende ogni onere, spesa, accessori
ed onorari nulla escluso o eccettuato.  Il  compenso  come  sopra  si
intende comprensivo di IVA.
 
                               Art. 6.
 
   I  compensi  per le prestazioni di cui all'art. 1 determinati come
indicato  all'art.  5  verranno  corrisposti  alla   consegna   degli
elaborati progettuali su presentazione di regolare fattura.
 
                               Art. 7.
 
   Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e
nell'esecuzione  della  presente  convenzione che non fosse possibile
comporre in via bonaria, si fara' ricorso  all'autorita'  giudiziaria
esclusa ogni forma di arbitrato.
 
                               Art. 8.
 
   Tutte  le  spese  relative e conseguenti alla presente convenzione
saranno a carico dell'ente incaricato.
   La presente convenzione e' soggetta a registrazione solo  in  caso
d'uso,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modifiche.
 
                               Art. 9.
 
   La documentazione ed i  rilievi  rimarranno  di  proprieta'  piena
della regione Toscana.
 
                              Art. 10.
 
   Agli  effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso
il comune di Pietrasanta.
   Per quanto non espressamente previsto  dal  presente  disciplinare
verra' fatto riferimento al decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n.
22608,   "Disciplinare  tipo  per  il  conferimento  di  incarichi  e
direzione di opere pubbliche" ed alla legge 2  marzo  1949,  n.  143,
"Approvazione  della  tariffa  professionale  degli ingegneri e degli
architetti", e successive modifiche ed integrazioni.
 
                              Art. 11.
 
   Il presidente  della  comunita'  montana  della  Garfagnana,  sig.
Francesco  Pifferi,  dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza
del D.P.C. n.  2449/96;  del  piano  di  interventi  infrastrutturali
d'emergenza  e  di  prima  sistemazione  idrogeologica  approvato con
ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del  D.P.C.  prot.  n.
56545/OP/5  del  17  luglio  1996; e si obbliga a rispettare tutte le
disposizioni contenute nei suddetti documenti che  abbiano  attinenza
diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.
   Letto confermato e sottoscritto.
   Si approvano specificamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10.