ALLEGATO REGIONE TOSCANA UFFICIO DEL COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996 L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno .................. del mese di ............ in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13 fra Fontanelli Paolo, nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953, in qualita' di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformita' con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. .......... del .................................... codice fiscale 94068020480 e la comunita' montana della Garfagnana in persona del presidente sig. Francesco Pifferi, nato a Camporgiano (Lucca) il 2 gennaio 1961 ed ivi residente. Codice fiscale 00410790463 Premesso che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96; che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del piano e che pertanto questo e' divenuto esecutivo dalla medesima data; che il predetto piano prevede al paragrafo 7 una serie di attivita' progettuali finalizzate al riassetto complessivo delle aree colpite dagli eventi alluvionali e tali da indicare tutte le azioni da assumere con i relativi costi e le articolazioni esecutive; che fra le suddette iniziative progettuali e' compresa la seguente opera: verifica dei dissesti franosi in atto o potenziali sui centri abitati; Tutto cio' premesso ed introdotto nella presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Il commissario affida alla comunita' montana della Garfagnana l'incarico per la verifica delle condizioni di stabilita' dei versanti in funzione della prevenzione di dissesti sui centri abitati e progetto di fattibilita' degli interventi necessari. Il tutto relativo al territorio di competenza della comunita' montana. Art. 2. Per l'espletamento dell'incarico la comunita' montana fara' riferimento al referente tecnico dell'ufficio del commissario, dott.ssa Maria Sargentini. L'ente incaricato si obbliga alla rigorosa osservanza delle norme di regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1985, n. 350, e legge 2 giugno 1995, n. 216. In merito alla progettazione per ogni singolo intervento l'ente incaricato dovra' fornire: schedatura dei dissesti (sopralluoghi, predisposizione di archivio informativo e cartografico); rilievi topografici e restituzione cartografica di dettaglio; rilievo geologico, geomorfologico, analisi strutturale e relativa elaborazione dati; progettazione di fattibilita'. Art. 3. Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 settembre 1996. Qualora la presentazione dei progetti fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potra' dichiarare rescissa la convenzione e restera' libero da ogni impegno verso l'ente incaricato inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere indennizzi di sorta. Art. 4. L'ente incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'ufficio del commissario senza che cio' dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, all'ente incaricato spettano le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d'opera. Spetta all'ente incaricato l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri di legge intendendosi il tutto comprensivo nelle aliquote afferenti ai progetti di massima ed esecutivi. Art. 5. Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 e' corrisposto all'ente incaricato un compenso determinato e concordato in complessive L. 98.018.228 che comprende ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato. Il compenso come sopra si intende comprensivo di IVA. Art. 6. I compensi per le prestazioni di cui all'art. 1 determinati come indicato all'art. 5 verranno corrisposti alla consegna degli elaborati progettuali su presentazione di regolare fattura. Art. 7. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione che non fosse possibile comporre in via bonaria, si fara' ricorso all'autorita' giudiziaria esclusa ogni forma di arbitrato. Art. 8. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico dell'ente incaricato. La presente convenzione e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modifiche. Art. 9. La documentazione ed i rilievi rimarranno di proprieta' piena della regione Toscana. Art. 10. Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso il comune di Pietrasanta. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verra' fatto riferimento al decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608, "Disciplinare tipo per il conferimento di incarichi e direzione di opere pubbliche" ed alla legge 2 marzo 1949, n. 143, "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti", e successive modifiche ed integrazioni. Art. 11. Il presidente della comunita' montana della Garfagnana, sig. Francesco Pifferi, dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96; del piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996; e si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute nei suddetti documenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto. Letto confermato e sottoscritto. Si approvano specificamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10.