Art. 2.
   1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, sara'
ammesso il rilascio:
      dell'omologazione  CE  o dell'omologazione nazionale di un tipo
di veicolo;
      l'immatricolazione o la messa in circolazione di un veicolo;
se  il  veicolo,  per quanto attiene la protezione degli occupanti in
caso  di  urto  laterale,  e' conforme alle prescrizioni del presente
decreto.
   2.  A  decorrere  dal  1  ottobre  1998  non  sara' piu' possibile
rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4 del decreto 8 maggio
1995  di  recepimento della direttiva 92/53/CEE ovvero l'omologazione
nazionale  di  un  tipo  di  veicolo,  se  non  saranno rispettate le
prescrizioni stabilite dal presente decreto.
   3.  Il  precedente  comma  2  non  si  applica  ai tipi di veicolo
omologati  anteriormente  al  1 ottobre 1998 a norma di due qualsiasi
delle direttive seguenti:
      direttiva   70/387/CEE  (serrature  e  cerniere)  recepita  con
decreto   ministeriale   5  agosto  1974  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974;
      direttiva  70/483/CEE  (sporgenze esterne) recepita con decreto
ministeriale  6  febbraio 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
101  del  16  aprile  1975  come  emendata dalla direttiva 79/448/CEE
recepita  con  decreto ministeriale 31 dicembre 1979 pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  189  dell'11  luglio  1980  e  con  decreto
ministeriale  28 dicembre 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 del 29 marzo 1983;
      direttiva  76/115/CEE (ancoraggi cinture di sicurezza) recepita
con  decreto  ministeriale 26 febbraio 1976 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  107  del  23 aprile 1976 come da ultimo emendata dalla
direttiva  90/629/CEE recepita con decreto ministeriale 9 aprile 1992
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4 luglio 1992, ed alle
successive eventuali estensioni di dette omologazioni.
   4.  A  decorrere  dal  1 ottobre 2003 non saranno piu' considerati
validi  i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi
a  norma  del  decreto  8  maggio 1995 di recepimento della direttiva
92/53/CEE,  ai  fini  dell'art. 7 comma 1 dello stesso decreto se non
saranno rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.