Art. 6. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli gli atti ed i provvedimenti da sottoporre a deliberazioni del Consiglio dei Ministri o da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.