Art. 6.
  Non  sono  compresi  nella delega di cui ai precedenti articoli gli
atti ed i provvedimenti da sottoporre a deliberazioni  del  Consiglio
dei  Ministri  o  da  emanare  mediante  decreto del Presidente della
Repubblica o che abbiano  contenuto  normativo  nonche'  quelli  che,
sebbene  delegati,  siano dal Ministro specificamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti.