Art. 2. La denominazione di origine controllata "Vermentino di Gallura" anche con la specificazione aggiuntiva "superiore", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, rimane riservata ai quantitativi di vino che risultino giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati prodotti in conformita' alle disposizioni previste dal sopra citato decreto presidenziale rispettivamente per le due tipologie.