Art. 2.
  La denominazione di origine  controllata  "Vermentino  di  Gallura"
anche con la specificazione aggiuntiva "superiore", di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 24 marzo 1975, rimane riservata ai
quantitativi di vino che risultino giacenti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente decreto che siano stati prodotti in conformita'
alle disposizioni previste dal  sopra  citato  decreto  presidenziale
rispettivamente per le due tipologie.