Art. 3. Al vino a denominazione di origine controllata "Vermentino di Gallura" che alla entrata in vigore del presente decreto trovasi gia' confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri e' concesso, a decorrere dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione,un periodo di smaltimento di: diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle sopra citate; trenta mesi per il prodotto giacente presso il dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento". Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal precedente secondo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a dodici mesi. Tale termine e' elevato a quattordici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.