Art. 3.
  Al vino a  denominazione  di  origine  controllata  "Vermentino  di
Gallura" che alla entrata in vigore del presente decreto trovasi gia'
confezionato  in  bottiglie  o  altri  recipienti  di  capacita'  non
superiore a cinque litri e' concesso,  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore   del   presente  disciplinare  di  produzione,un  periodo  di
smaltimento di:
   diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici  o
imbottigliatrici;
   ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle sopra citate;
   trenta  mesi per il prodotto giacente presso il dettaglio o presso
esercizi pubblici.
  Trascorsi i termini  sopra  indicati,  le  eventuali  rimanenze  di
prodotto  confezionato  nei  recipienti  di  cui sopra possono essere
commercializzate fino ad esaurimento a condizione che entro  quindici
giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti siano denunciate
all'ufficio periferico dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi
competente  per  territorio  e che sui recipienti sia apposta, a cura
dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita autorizzata  fino
ad esaurimento".
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da  quelli  previsti  dal  precedente  secondo  comma,  il periodo di
smaltimento e' ridotto a dodici mesi.
  Tale termine  e'  elevato  a  quattordici  mesi  per  le  eventuali
rimanenze  di  vino  che  i  produttori  intendono cedere a terzi per
l'imbottigliamento.
  In   tal   caso   dette   rimanenze   devono   essere    denunciate
all'Ispettorato  repressione  frodi  competente  per territorio entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.