Art. 4.
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  vino  con la denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino  di  Gallura"  e'  tenuto  a  norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 settembre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI