IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Carso" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata sopra citata; Visti, il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996; Tenuto conto delle correzioni di carattere formale che il Comitato sopra citato ha ritenuto di apportare al proprio parere, in accoglimento di alcuni chiarimenti successivamente forniti dagli interessati con riguardo agli articoli 4, 5, e 6 della proposta di disciplinare sopra citata; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Carso", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, e' sostuito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrerre dalla vendemmia 1996.