Art. 4.
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Carso" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e
dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 settembre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI