(all. 1 - art. 1)
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
           A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CARSO"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Carso"  e'  riservata  ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.
                               Art. 2.
   La  denominazione  di  origine   controllata   "Carso",   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Chardonnay;
    Malvasia (da Malvasia Istriana);
    Pinot grigio;
    Sauvignon;
    Traminer;
    Vitovska;
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Merlot;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Terrano,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  dalle  uve  dei  vigenti  composti
nell'ambito aziendale per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere  alla  produzione  di  detti  vini  da  sole  o
congiuntamente anche le uve provenienti dai vitigni rispettivamente a
bacca  bianca  e  a  bacca  rossa  rispettivamente "raccomandati" e/o
"autorizzati" rispettivamente in  provincia  di  Trieste  e  Gorizia,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Carso"  senza  altra
qualificazione  e'  riservata  al  vino  rosso  ottenuto  dalle   uve
provenienti  dai  vigneti  composti  per  almeno  il  70% dal vitigno
Terrano.
   Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  anche  le  uve
provenienti   dai   vitigni   a   bacca   rossa   "raccomandati"  e/o
"autorizzati" rispettivamente in provincia di Trieste e  di  Gorizia,
da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del
30%.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine controllata "Carso" devono essere quelle prodotte nella  zona
che   comprende   in   provincia   di   Trieste  l'intero  territorio
amministrativo dei  comuni  di  Trieste,  Duino-Aurisina,  Monrupino,
Muggia,  San Dorligo della Valle e Sgonico ed in provincia di Gorizia
l'intero territorio del comune di  Doberdo'  del  Lago  ed  in  parte
quello    dei   comuni   di   Monfalcone,   Ronchi   dei   Legionari,
Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo dalle foci del fiume Timavo, segue la costa verso est  e
verso sud fino al confine di Stato in prossimita' di S. Bartolomeo di
Muggia.  Da  qui il limite procede lungo tale confine verso est e poi
nord-ovest fino all'intersezione con il corso del fiume  Vipacco,  in
provincia di Gorizia.
   Da  questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la
linea ferroviaria Udine Trieste in prossimita' di Castel  Rubbia  per
proseguire  lungo questa, in direzione di Trieste, fino ad incontrare
l'autostrada A4 Venezia-Trieste e proseguire  lungo  questa  sino  ad
incrociare il fiume Timavo.
   Segue  il corso dello stesso fino alla foce da dove e' iniziata la
delimitazione.
   Le uve destinate alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Carso"  Terrano  devono essere quelle prodotte
nella zona che comprende in parte il  territorio  amministrativo  dei
comuni  di  Trieste,  Aurisina,  Sgonico e Monrupino, in provincia di
Trieste.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo  dal  confine  italo-sloveno  sulla  strada  che   dalla
stazione di Poggioreale Campagna porta oltre confine (Km 4,100 circa)
il  limite  segue  il  confine  di  Stato  verso  nord-ovest  fino  a
raggiungere, superato  il  monte  Sambuco,  la  strada  per  Ceroglie
dell'Ermada  in  prossimita'  di  q. 174; segue tale strada verso sud
fino all'incrocio con quella Ceroglie-Medeazza (q. 171); risale verso
nord lungo questa per circa 100 metri per prendere  poi  il  sentiero
che  in  direzione  sud  raggiunge  la strada Ceroglie-falde di Monte
Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso  nord-ovest  per  circa  500
metri  ed  a q. 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad
incrociare dopo breve tratto il tracciato dell'oleodotto Transalpino,
prosegue lungo questo in direzione nord-est  fino  ad  incontrare  la
strada  S. Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso sud-est
fino a raggiungere la linea ferroviaria (q. 169).
   Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco dopo la stazione
di Poggioreale Campagna, incrocia la strada che  da  Poggioreale  del
Carso  porta  oltre  confine  e  a tal punto prosegue lungo questa in
direzione nord-est fino a raggiungere il confine di Stato, laddove e'
iniziata la delimitazione.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2,  debbono  essere  quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai
vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche.
   Per il vino a denominazione di origine controllata "Carso" Terrano
sono  da  considerarsi  idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli
costituiti da terra rossa autoctona derivata dalla degradazione delle
rocce calcaree; anche i  fattori  climatici  ed  altimetrici  debbono
quelli  caratteristici  atti  a  conferire  le peculiari specificita'
organolettiche del vino "Carso" Terrano.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini  a
denominazione   di   origine  controllata  "Carso"  non  deve  essere
superiore a t 10 per  ettaro  di  superficie  vitata  in  vigneto  in
coltura specializzata.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Carso"  devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi,
fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per i quantitativi di cui
trattasi.
   E'   vietata  ogni  pratica  di  forzatura,  e'  tuttavia  ammessa
l'irrigazione come mezzo di soccorso.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata  "Carso"  debbono  essere   effettuate   nel   territorio
amministrativo  di  tutti i comuni compresi in tutto o in parte nelle
rispettive zone di produzione delle  uve  delimitate  nel  precedente
art. 3.
   Le  uve  destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata "Carso" un titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di almeno il 9,5%.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro  peculiari
caratteristiche.
   Sono  consentite  le  pratiche  enologiche finalizzate all'aumento
delle gradazioni alcoliche, alle  condizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie  e  nazionali,  fermi  restando  i limiti massimi di resa
delle uve in vino di cui al successivo comma.
   La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore
al 70%.
   Qualora  tale  resa  superi  la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
   I  vini  a  denominazione di origine controllata "Carso", all'atto
dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   "Carso" Chardonnay:
    colore: paglierino;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Carso" Malvasia:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: aromatico caratteristico o fruttato, armonico;
    sapore: asciutto, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Carso" Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Carso" Sauvignon:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Carso" Traminer:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, con aroma caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Carso" Vitovska:
    colore: paglierino;
    odore: delicato, fine;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Carso" - tipologia rosso:
    colore: rubino intenso;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Carso" Cabernet franc:
    colore: rubino, abbastanza intenso;
    odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
    sapore: asciutto, erbaceo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Carso" Cabernet sauvignon:
    colore: rubino, anche con riflessi granati;
    odore: caratteristico, gradevole, intenso;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Carso" Merlot:
    colore: rubino, abbastanza intenso;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Carso" Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rubino, abbastanza intenso;
    odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
    sapore: asciutto, caratteristico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Carso" Terrano:
    colore: rubino intenso;
    odore: vinoso, profumo caratteristico;
    sapore: asciutto, gradevole acidulo, di corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   I  vini  di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di
legno,  potranno  presentare  i  peculiari  caratteri   organolettici
derivanti  dal  sistema  di  produzione,  che  non  dovranno tuttavia
prevalere su quelli derivanti dal vitigno.
   E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazione  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   In etichetta, oltre  alla  denominazione  di  origine  controllata
"Carso"  e  le  relative specificazioni di colore o di vitigno di cui
sopra, in lingua italiana potra' comparire con caratteri inferiori la
traduzione letterale in lingua slovena.
   Alla denominazione di cui all'art.  1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste nel presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi  "extra",  "fine",  "scelto",
"selezionato", "superiore", "vecchio" e simili.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  abbiano significato
laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  comuni,  frazioni  o  localita'  compresi  nella zona
delimitata  nel  precedente  art.  3  e  dalle  quali  effettivamente
provengano le uve da cui i vini cosi' designati sono ottenuti.