DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CARSO" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Carso" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Carso", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay; Malvasia (da Malvasia Istriana); Pinot grigio; Sauvignon; Traminer; Vitovska; Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Merlot; Refosco dal peduncolo rosso; Terrano, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigenti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente anche le uve provenienti dai vitigni rispettivamente a bacca bianca e a bacca rossa rispettivamente "raccomandati" e/o "autorizzati" rispettivamente in provincia di Trieste e Gorizia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Carso" senza altra qualificazione e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa "raccomandati" e/o "autorizzati" rispettivamente in provincia di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carso" devono essere quelle prodotte nella zona che comprende in provincia di Trieste l'intero territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico ed in provincia di Gorizia l'intero territorio del comune di Doberdo' del Lago ed in parte quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalle foci del fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimita' di S. Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite procede lungo tale confine verso est e poi nord-ovest fino all'intersezione con il corso del fiume Vipacco, in provincia di Gorizia. Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine Trieste in prossimita' di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione di Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A4 Venezia-Trieste e proseguire lungo questa sino ad incrociare il fiume Timavo. Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove e' iniziata la delimitazione. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Carso" Terrano devono essere quelle prodotte nella zona che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Aurisina, Sgonico e Monrupino, in provincia di Trieste. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine italo-sloveno sulla strada che dalla stazione di Poggioreale Campagna porta oltre confine (Km 4,100 circa) il limite segue il confine di Stato verso nord-ovest fino a raggiungere, superato il monte Sambuco, la strada per Ceroglie dell'Ermada in prossimita' di q. 174; segue tale strada verso sud fino all'incrocio con quella Ceroglie-Medeazza (q. 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie-falde di Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord-ovest per circa 500 metri ed a q. 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare dopo breve tratto il tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord-est fino ad incontrare la strada S. Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso sud-est fino a raggiungere la linea ferroviaria (q. 169). Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco dopo la stazione di Poggioreale Campagna, incrocia la strada che da Poggioreale del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord-est fino a raggiungere il confine di Stato, laddove e' iniziata la delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche. Per il vino a denominazione di origine controllata "Carso" Terrano sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa autoctona derivata dalla degradazione delle rocce calcaree; anche i fattori climatici ed altimetrici debbono quelli caratteristici atti a conferire le peculiari specificita' organolettiche del vino "Carso" Terrano. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carso" non deve essere superiore a t 10 per ettaro di superficie vitata in vigneto in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carso" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso. Art. 5. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Carso" debbono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i comuni compresi in tutto o in parte nelle rispettive zone di produzione delle uve delimitate nel precedente art. 3. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Carso" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 9,5%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Sono consentite le pratiche enologiche finalizzate all'aumento delle gradazioni alcoliche, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermi restando i limiti massimi di resa delle uve in vino di cui al successivo comma. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Carso", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Carso" Chardonnay: colore: paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Carso" Malvasia: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: aromatico caratteristico o fruttato, armonico; sapore: asciutto, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Carso" Pinot grigio: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Carso" Sauvignon: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Carso" Traminer: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, con aroma caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Carso" Vitovska: colore: paglierino; odore: delicato, fine; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Carso" - tipologia rosso: colore: rubino intenso; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Carso" Cabernet franc: colore: rubino, abbastanza intenso; odore: caratteristico, erbaceo, gradevole; sapore: asciutto, erbaceo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Carso" Cabernet sauvignon: colore: rubino, anche con riflessi granati; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Carso" Merlot: colore: rubino, abbastanza intenso; odore: caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Carso" Refosco dal peduncolo rosso: colore: rubino, abbastanza intenso; odore: caratteristico, gradevole, fruttato; sapore: asciutto, caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Carso" Terrano: colore: rubino intenso; odore: vinoso, profumo caratteristico; sapore: asciutto, gradevole acidulo, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. I vini di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dal vitigno. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo. Art. 7. In etichetta, oltre alla denominazione di origine controllata "Carso" e le relative specificazioni di colore o di vitigno di cui sopra, in lingua italiana potra' comparire con caratteri inferiori la traduzione letterale in lingua slovena. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini cosi' designati sono ottenuti.