IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge   20   giugno   1996,  n.  323,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento della finanza pubblica",
convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425;
  Visto,  in  particolare  l'art.  4,  comma 1, il quale prevede che,
entro  il  30  novembre 1996, i minorati civili titolari di pensioni,
assegni    ed   indennita',   sono   obbligati   a   presentare   una
autocertificazione,  ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n.  15,  che  ne  attesti  le  condizioni  di salute, con particolare
riferimento  alle  infermita'  che hanno dato luogo al riconoscimento
del   beneficio   economico   di   invalidita'   civile  e  che  tale
autocertificazione  dovra'  essere  effettuata  con  apposito modello
determinato  dal  Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare
entro il 30 settembre 1996;
  Ritenuto di dovere provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'autocertificazione   prevista  dall'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
nella  legge 8 agosto 1996, n. 425, dovra' essere presentata, secondo
il modello di cui all'allegato A, alla Direzione generale dei servizi
vari  e  delle  pensioni  di  guerra  per  il tramite delle direzioni
provinciali  del  Tesoro  nel  cui  ambito  territoriale gli invalidi
risiedono.  Tale  autocertificazione  dovra'  essere  spedita a mezzo
raccomandata  con ricevuta di ritorno, oppure consegnata a mano, alle
citate   direzioni  provinciali  del  Tesoro  i  cui  indirizzi  sono
riportati nell'allegato B.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 settembre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI