IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica", convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425; Visto, in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che, entro il 30 novembre 1996, i minorati civili titolari di pensioni, assegni ed indennita', sono obbligati a presentare una autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermita' che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidita' civile e che tale autocertificazione dovra' essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 1996; Ritenuto di dovere provvedere in merito; Decreta: Art. 1. 1. L'autocertificazione prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, dovra' essere presentata, secondo il modello di cui all'allegato A, alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro nel cui ambito territoriale gli invalidi risiedono. Tale autocertificazione dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata a mano, alle citate direzioni provinciali del Tesoro i cui indirizzi sono riportati nell'allegato B. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 settembre 1996 Il Ministro: CIAMPI