Art. 2. Modalita' di erogazione del contributo 1. Per l'anno 1996 il Ministero dell'interno nei limiti dello stanziamento iscritto al pertinente capitolo dello stato di previsione del predetto Dicastero, provvede ad erogare ai comuni il contributo erariale di cui all'art. 8 del decreto-legge del 25 marzo 1996, n. 156, a fronte delle spese sostenute dai predetti enti in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dello Stato, secondo le modalita' che seguono. 2. A ciascun comune viene corrisposto un contributo erariale commisurato al costo medio unitario, calcolato in relazione alle fasce demografiche dei comuni, sostenuto in ordine al servizio di mensa scolastica offerto agli insegnanti statali ed al numero dei pasti consumati nell'anno solare 1995. 3. Il costo medio unitario sostenuto dagli enti per la gestione del servizio mensa scolastica offerto agli insegnanti statali e' calcolato su base nazionale in relazione alle fasce demografiche dei comuni cosi' come definite dall'art. 37, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 14, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. 4. La determinazione del costo unitario medio e' effettuata sulla base dei costi unitari medi per ciascuna fascia demografica dei comuni - gia' calcolati ed indicizzati per il periodo settembre-dicembre1995 in relazione ai certificati trasmessi dagli enti per l'anno scolastico 1992-93 - con l'ulteriore indicizzazione del 6% per l'anno 1996. 5. I provveditorati agli studi devono trasmettere entro il 30 giugno 1996 per il tramite delle prefetture, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Servizio finanza locale, apposita dichiarazione secondo il modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla quale risulti per ogni comune il numero dei pasti consumati nell'anno 1995 dagli insegnanti aventene titolo, calcolato in relazione all'orario di funzionamento adottato nelle scuole materne, elementari e medie. 6. Le prefetture devono trasmettere entro il termine del 31 luglio 1996 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Servizio finanza locale, i certificati inviati dai provveditorati agli studi secondo le procedenti disposizioni.