Art. 3.
  1. I comuni compresi nel territorio  della  regione  Valle  d'Aosta
sono  esclusi  dal  contributo di cui all'art. 2 ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.
  2. Per i comuni ricadenti nei territori delle province autonome  di
Trento e Bolzano gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 2
sono  espletati  dagli  stessi comuni e dai competenti sovrintendenti
scolastici e intendenti scolastici, per il tramite dei  commissariati
di  Governo  di Trento e Bolzano i quali devono rispettare il termine
di trasmissione dei certificati di cui al comma 6 dell'art. 2.
  3. I contributi spettanti ai comuni ricadenti nei  territori  delle
province autonome di Trento e Bolzano sono distribuiti dalle predette
province  autonome  previo  accreditamento  dei  fondi  da  parte del
Ministero dell'interno.
  Il  presente  decreto,  soggetto  ai  controlli  di  legge,   sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 16 maggio 1996
                Il Ministro della pubblica istruzione
                              LOMBARDI
                       Il Ministro del tesoro
                                DINI
                      Il Ministro dell'interno
                               CORONAS
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 388