Art. 3. 1. I comuni compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta sono esclusi dal contributo di cui all'art. 2 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861. 2. Per i comuni ricadenti nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 2 sono espletati dagli stessi comuni e dai competenti sovrintendenti scolastici e intendenti scolastici, per il tramite dei commissariati di Governo di Trento e Bolzano i quali devono rispettare il termine di trasmissione dei certificati di cui al comma 6 dell'art. 2. 3. I contributi spettanti ai comuni ricadenti nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano sono distribuiti dalle predette province autonome previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'interno. Il presente decreto, soggetto ai controlli di legge, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 1996 Il Ministro della pubblica istruzione LOMBARDI Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro dell'interno CORONAS Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 388