Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1996,  il proprio prodotto con la denominazione di origine
controllata "Pinerolese", sono tenuti ad effettuare, ai sensi  e  per
gli  effetti  dell'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164 -
recante norme relative all'albo dei vigneti ed  alla  denuncia  delle
uve  - la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.