Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata "Pinerolese", sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.