Art. 3.
  Per la produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata
"Pinerolese",  in  deroga  a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso
disciplinare e fino a tre anni a partire dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  disciplinare  medesimo, possono essere iscritti a titolo
transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10  febbraio
1992,  n.  164,  i  vigneti  in cui siano presenti viti di vitigni in
percentuali diverse da quelle indicate nel  sopracitato  art.  2  del
disciplinare  di  produzione,  purche'  esse  non superino del 15% il
totale delle viti dei vitigni previsti per la  produzione  del  detto
vino.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio  dall'albo,  qualora  i
produttori  interessati  non  abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la  loro  composizione
ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'annesso
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.